Autorità Lavori Pubblici: Determinazione n. 4 con indicazioni propedeutiche ai bandi-tipo
18/10/2012
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 4
del 10 ottobre 2012 recante "Bando-tipo. Indicazioni
generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli
articoli 64, comma 4?bis e 46, comma 1?bis, del Codice dei
contratti pubblici".
La necessità della predisposizione della determinazione in oggetto nasce con il comma 4-bis dell'articolo 64 (comma inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) del Codice dei contratti con cui viene precisato che "I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo".
Nell'articolo 46, comma 1-bis (inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d2) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) del Codice dei contratti viene, poi, precisato che "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle"
Oggi, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'inserimento nell'articolo 64 del citato comma 4-bis che contiene l'obbligatorietà per l'Autorità per la vigilanza della predisposizione dei bandi-tipo, viene emanata la determinazione n. 4 che, in verità, non contiene alcun bando-tipo ma, soltanto alcune indicazioni che sono "prodromiche rispetto all'elaborazione dei modelli specifici distinti per lavori, servizi e forniture, giacché mirano ad enucleare un minimo comune denominatore valevole in via trasversale" e che, di fatto, definiscono una griglia propedeutica alla stesura dei modelli che dovranno essere, successivamente, predisposti dall'Autorità ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; soltanto successivamente dovranno essere tassativamente utilizzati dalle stazioni appaltanti che nella delibera a contrarre dovranno motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe al bando-tipo.
Ricordiamo che l'emanazione della determinazione in argomento è successiva a due consultazioni (nel mese di settembre 2011 e di luglio 2012) ed all'acquisizione del prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso in data 25 settembre 2012.
L'Autorità procederà, adesso, ad elaborare specifici bandi-tipo distinti in base all’oggetto del contratto (lavori, servizi o forniture) che, oltre a riprodurre le clausole relative alle cause tassative di esclusione come indicate in via generale della determinazione oggetto della presente notizia, conterranno le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della gara.
Il "bando?tipo" costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando.
Il Bando-tipo riportato nella determinazione contiene un corposo sommario che, successivamente ad un paragrafo in cui sono contenuti gli "orientamenti interpretativi" è suddiviso, per comodità di lettura, secondo le indicazioni contenute nell'art. 46, comma 1?bis, ed in particolare:
- nella parte I in cui sono riportati gli "adempimenti previsti da disposizioni di legge vigenti";
- nella parte II relativa alla "Carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta".
- nella parte III relativa alle "Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara"
Nella parte I sono contenuti i segueti paragrafi.
La parte II contiene i seguenti paragrafi:
Nella parte III sono trattati i seguenti argomenti:
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La necessità della predisposizione della determinazione in oggetto nasce con il comma 4-bis dell'articolo 64 (comma inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) del Codice dei contratti con cui viene precisato che "I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo".
Nell'articolo 46, comma 1-bis (inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d2) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) del Codice dei contratti viene, poi, precisato che "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle"
Oggi, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'inserimento nell'articolo 64 del citato comma 4-bis che contiene l'obbligatorietà per l'Autorità per la vigilanza della predisposizione dei bandi-tipo, viene emanata la determinazione n. 4 che, in verità, non contiene alcun bando-tipo ma, soltanto alcune indicazioni che sono "prodromiche rispetto all'elaborazione dei modelli specifici distinti per lavori, servizi e forniture, giacché mirano ad enucleare un minimo comune denominatore valevole in via trasversale" e che, di fatto, definiscono una griglia propedeutica alla stesura dei modelli che dovranno essere, successivamente, predisposti dall'Autorità ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; soltanto successivamente dovranno essere tassativamente utilizzati dalle stazioni appaltanti che nella delibera a contrarre dovranno motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe al bando-tipo.
Ricordiamo che l'emanazione della determinazione in argomento è successiva a due consultazioni (nel mese di settembre 2011 e di luglio 2012) ed all'acquisizione del prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso in data 25 settembre 2012.
L'Autorità procederà, adesso, ad elaborare specifici bandi-tipo distinti in base all’oggetto del contratto (lavori, servizi o forniture) che, oltre a riprodurre le clausole relative alle cause tassative di esclusione come indicate in via generale della determinazione oggetto della presente notizia, conterranno le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della gara.
Il "bando?tipo" costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando.
Il Bando-tipo riportato nella determinazione contiene un corposo sommario che, successivamente ad un paragrafo in cui sono contenuti gli "orientamenti interpretativi" è suddiviso, per comodità di lettura, secondo le indicazioni contenute nell'art. 46, comma 1?bis, ed in particolare:
- nella parte I in cui sono riportati gli "adempimenti previsti da disposizioni di legge vigenti";
- nella parte II relativa alla "Carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta".
- nella parte III relativa alle "Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara"
Nella parte I sono contenuti i segueti paragrafi.
- 1. Indicazioni generali
- 2. Requisiti di partecipazione
- 3. Norme a garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
- 4. Ricorso all'avvalimento
- 5. Verifiche sul possesso dei requisiti speciali
- 6. Termini per la presentazione delle offerte
- 7. Rispetto del divieto di partecipazione plurima/contestuale
- 8. Ricorso al subappalto
- 9. Mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di chiarimenti
- 10. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte
- 11. Mancato versamento del contributo all'Autorità
- 12. Ulteriori ipotesi specifiche previste da norme
La parte II contiene i seguenti paragrafi:
- 1. Indicazioni generali
- 2. La sottoscrizione dell'offerta
- 3. Accettazione delle condizioni generali di contratto
- 4. Offerte condizionate, plurime ed in aumento
- 5. Presentazione della cauzione provvisoria
- 6. Mancata effettuazione del sopralluogo
Nella parte III sono trattati i seguenti argomenti:
- 1. Modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione
- 2. Difetto di separazione dell’offerta economica dall'offerta tecnica
- 3. Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive
- 4. Utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti
- 5. Mezzi di comunicazione tra operatori economici e stazioni appaltanti
A cura di Paolo
Oreto
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