Autorità Lavori Pubblici: Le Università possono progettare
25/10/2010
Il 21 ottobre scorso l'Autorità per la vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, servizi e forniture ha pubblicato la
propria determinazione n. 7 recante "Questioni
interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del
d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati
i contratti pubblici".
La determinazione dell'Autorità fornisce indicazioni e chiarisce alcuni dubbi interpretativi sulla possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di qualsiasi tipo soggetti giuridici diversi da quelli compresi nell'elenco indicato nell'articolo 34, comma 1 lettere a), b), c), d) e) f) ed f-bis) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (imprenditori individuali, consorzi tra società cooperative, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, operatori economici stabiliti in altri sttai membri) come le fondazioni, gli istituti di formazione e di ricerca, le Università, anche alla luce di una sentenza comunitaria.
La determinazione fa seguito, infatti, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 dicembre 2009 nel preocedimento C-305/08 chiamata a rispondere ad alcuni quesiti posti dal Consiglio di Stato in merito alla partecipazione ad un appalto pubblico di servizi di un raggruppamento costituito esclusivamente da università e amministrazioni pubbliche.
La Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza aveva, innanzitutto, affermato che la direttiva 2004/18 non dà una definizione della nozione di operatore economico e non opera distinzioni tra gli offerenti a seconda che essi perseguano o meno un preminente scopo di lucro, e tantomeno prevedono in modo esplicito l'esclusione di enti. Tuttavia, la direttiva 2004/18 cita la possibilità, per un organismo di diritto pubblico, di partecipare in qualità di offerente ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
Lo scorso 7 luglio in sede di audizione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente alla possibilità di una interpretazione estensiva dell'articolo 34 , gli architetti e tutto il mondo delle professioni erano stati molto chiari con un messaggio forte ed inequivocabile ed avevano sottolineato come una eventuale, ma non auspicata, rivisitazione interpretativa dell'art.34 in senso estensivo da parte dell'Autorità, non poteva investire anche gli artt. 90 e 91 del Codice, in cui si vengono elencati, in maniera tassativa, i soggetti abilitati a svolgere i servizi di architettura ed ingegneria.
Oggi con la determinazione n. 7 del 20 ottobre scorso l'Autorità, inequivocabilmente, chiarisce che, alla luce della Sentenza della Corte europea, anche le Università possono progettare.
Nelle conclusioni, infatti, l'Autorità ritiene che:
Restiamo in attesa di un sicuro ed immediato intervento da parte del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti conservatori che per la citata riunione del 7 luglio presso l'Autorità aveva elaborato un documento anche con la partecipazione di ITACA in cui precisava che il Consiglio avrebbe continuato ad attivare tutte quelle azioni politico/giuridiche necessarie a difendere gli interessi generali della collettività e tutelare i diritti della categoria.
Di certo la nuova determinazione dell'Autorità, per i liberi professionisti, è un fulmine in un cielo addensato già da parecchie nubi.
© Riproduzione riservata
La determinazione dell'Autorità fornisce indicazioni e chiarisce alcuni dubbi interpretativi sulla possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di qualsiasi tipo soggetti giuridici diversi da quelli compresi nell'elenco indicato nell'articolo 34, comma 1 lettere a), b), c), d) e) f) ed f-bis) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (imprenditori individuali, consorzi tra società cooperative, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, operatori economici stabiliti in altri sttai membri) come le fondazioni, gli istituti di formazione e di ricerca, le Università, anche alla luce di una sentenza comunitaria.
La determinazione fa seguito, infatti, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 dicembre 2009 nel preocedimento C-305/08 chiamata a rispondere ad alcuni quesiti posti dal Consiglio di Stato in merito alla partecipazione ad un appalto pubblico di servizi di un raggruppamento costituito esclusivamente da università e amministrazioni pubbliche.
La Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza aveva, innanzitutto, affermato che la direttiva 2004/18 non dà una definizione della nozione di operatore economico e non opera distinzioni tra gli offerenti a seconda che essi perseguano o meno un preminente scopo di lucro, e tantomeno prevedono in modo esplicito l'esclusione di enti. Tuttavia, la direttiva 2004/18 cita la possibilità, per un organismo di diritto pubblico, di partecipare in qualità di offerente ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
Lo scorso 7 luglio in sede di audizione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente alla possibilità di una interpretazione estensiva dell'articolo 34 , gli architetti e tutto il mondo delle professioni erano stati molto chiari con un messaggio forte ed inequivocabile ed avevano sottolineato come una eventuale, ma non auspicata, rivisitazione interpretativa dell'art.34 in senso estensivo da parte dell'Autorità, non poteva investire anche gli artt. 90 e 91 del Codice, in cui si vengono elencati, in maniera tassativa, i soggetti abilitati a svolgere i servizi di architettura ed ingegneria.
Oggi con la determinazione n. 7 del 20 ottobre scorso l'Autorità, inequivocabilmente, chiarisce che, alla luce della Sentenza della Corte europea, anche le Università possono progettare.
Nelle conclusioni, infatti, l'Autorità ritiene che:
- l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici;
- gli accordi tra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare non devono interferire con il perseguimento dell'obiettivo della libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza, nel rispetto dei principi illustrati nella determinazione stessa.
Restiamo in attesa di un sicuro ed immediato intervento da parte del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti conservatori che per la citata riunione del 7 luglio presso l'Autorità aveva elaborato un documento anche con la partecipazione di ITACA in cui precisava che il Consiglio avrebbe continuato ad attivare tutte quelle azioni politico/giuridiche necessarie a difendere gli interessi generali della collettività e tutelare i diritti della categoria.
Di certo la nuova determinazione dell'Autorità, per i liberi professionisti, è un fulmine in un cielo addensato già da parecchie nubi.
A cura di Paolo
Oreto
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