Autorità Lavori Pubblici: Pesanti aumenti delle tasse sulle gare
23/12/2010
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha reso noto ieri la deliberazione
n. 3 del 3 novembre 2010 recante "Attuazione dell'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011"
(resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010).
Con la deliberazione in argomento l'Autorità, in relazione:
I nuovi contributi sono riportati nella seguente tabella:
che se si raffronta con quella allegata alla precedente deliberazione del 15 febbraio 2010 e valida sino al 31 dicembre 2010 e riportata qui di seguito:
fa notare come gli aumenti per le stazioni appaltanti vanno da un minimo del 50% per le gare di importo compreso tra 500.000 e 5.000.000 di Euro ad un massimo dell'83% per le gare di importo compreso tra 150.000 e 500.000 Euro.
Per gli operatori economici, sia che si tratti di lavori o di servizi - imprese o liberi professionisti - gli aumenti sono ancora più marcati e vanno da un minimo del 37% per le gare di importo compreso tra 150.000 e 500.000 Euro ad un massimo del 350% per le gare di importo oltre 5.000.000 di euro.
Valga per tutti un esempio
Gara di importo pari a 1.500.000 Euro
Sino al 31 dicembre 2010 la tassa che deve pagare la stazione appaltante è di 400,00 Euro; la tassa, dall'1 gennaio 2011, passa a 600,00 Euro con un aumento del 50%.
Sino al 31 dicembre 2010 la tassa che deve pagare un operatore economico è di 70,00 Euro; la tassa, dall'1 gennaio 2011, passa a 140,00 Euro con un aumento del 100%.
Per quanto concerne le SOA, con la nuova determinazione non c'è, invece, alcun aumento e le SOA stesse continuano ad avere l'obbligo di versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario senza nessun aumento.
Ci chiediamo se, in un momento di gravissima crisi per il comparto dell’edilizia, tali notevoli aumenti siano opportuni anche in considerazione del fatto che sono veramente spropositati e che sono legati soltanto alla necessità di coprire i costi di funzionamento dell’Autorità.
© Riproduzione riservata
Con la deliberazione in argomento l'Autorità, in relazione:
- alla necessità di coprire, per l'anno 2011, i costi di funzionamento, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza ed in riferimento;
- a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge,
I nuovi contributi sono riportati nella seguente tabella:
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che se si raffronta con quella allegata alla precedente deliberazione del 15 febbraio 2010 e valida sino al 31 dicembre 2010 e riportata qui di seguito:
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fa notare come gli aumenti per le stazioni appaltanti vanno da un minimo del 50% per le gare di importo compreso tra 500.000 e 5.000.000 di Euro ad un massimo dell'83% per le gare di importo compreso tra 150.000 e 500.000 Euro.
Per gli operatori economici, sia che si tratti di lavori o di servizi - imprese o liberi professionisti - gli aumenti sono ancora più marcati e vanno da un minimo del 37% per le gare di importo compreso tra 150.000 e 500.000 Euro ad un massimo del 350% per le gare di importo oltre 5.000.000 di euro.
Valga per tutti un esempio
Gara di importo pari a 1.500.000 Euro
Sino al 31 dicembre 2010 la tassa che deve pagare la stazione appaltante è di 400,00 Euro; la tassa, dall'1 gennaio 2011, passa a 600,00 Euro con un aumento del 50%.
Sino al 31 dicembre 2010 la tassa che deve pagare un operatore economico è di 70,00 Euro; la tassa, dall'1 gennaio 2011, passa a 140,00 Euro con un aumento del 100%.
Per quanto concerne le SOA, con la nuova determinazione non c'è, invece, alcun aumento e le SOA stesse continuano ad avere l'obbligo di versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario senza nessun aumento.
Ci chiediamo se, in un momento di gravissima crisi per il comparto dell’edilizia, tali notevoli aumenti siano opportuni anche in considerazione del fatto che sono veramente spropositati e che sono legati soltanto alla necessità di coprire i costi di funzionamento dell’Autorità.
A cura di Paolo
Oreto
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