Autorizzazione paesaggistica: La Tabella di confronto sulla procedura semplificata

06/02/2017

Mentre siamo in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità approvato dal Consiglio dei Ministri n. 9 del 20 gennaio 2016 riteniamo interessante fare il punto della situazione alla luce, anche, del testo definitivo del DPR che ha accolto i suggerimenti contenuti nel parere 1 settembre 2016, n. 1824 del Consiglio di Stato e le modifiche chieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Entrando nel dettaglio è opportuno precisare che il nuovo Regolamento definisce in 2 allegati 42 piccoli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ed amplia gli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all’autorizzazione paesaggistica semplificata così come già precedentemente definito con il decreto n. 139/2010; in pratica, dunque, nell’allegato A sono riportatiti gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo paesaggistico e per i quali non sarà necessaria alcuna autorizzazione mentre, nell’allegato B sono individuati gli interventi a procedura semplificata che, di fatto, sostituiscono quelli di cui all’allegato al previdente decreto n. 139/2010.

Alla presente notizia oltre al testo definitivo del nuovo regolamento è allegata, anche una tabella in cui è messa a confronto la nuova tabella B con la tabella allegata al regolamento del 2010. Da questa tabella è possibile osservare come la gran parte di provvedimenti a procedura semplificata sono riproposti nella nuova tabella con la precisazione che i nuovi interventi con procedura semplificata possono essere condensate nelle voci:

  • B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico­ architettonico o storico­ testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
  • B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
  • B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato A da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici» ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art, 136, comma 1, lett. b) del Codice;
  • B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
  • B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
  • B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
  • B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
  • B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

Traslano, invece, tra le categorie contenute nell’Allegato A del nuovo Regolamento per le quali non è necessari alcuna autorizzazione gli interventi relativi:

  • 14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
  • 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi,

precedentemente inclusi tra quelli per i quali era necessaria l’autorizzazione semplificata.

Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica - Sono definiti nell’allegato A e si tratta di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano:

  • opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edicicio;
  • interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonche la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne,...);
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
  • installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici

  Opere di lieve impatto sul territorio - Nell’allegato B al  regolamento vengono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio tra i quali:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapatti;
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

In allegato lo schema di D.P.R. con il Regolamento che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e la tabella di raffronto tra il nuovo Regolamento ed il precedente di cui al DPR n. 139/2010 relativa agli interventi che necessuitano di autorizzazione semplificata

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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