Autorizzazione paesaggistica e qualifica restauratori: Modifiche nella legge 112 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

10/10/2013

Sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell’8 ottobre scorso è stata pubblicata la legge 7 ottobre 2013, n. 112 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il decreto-legge n. 91/2013 (cosiddetto “Valore cultura”) reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento a Pompei e all'area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nonché disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al tax credit per il cinema e per la musica, e alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nella conversione in legge del decreto-legge sono stati introdotti i seguenti due articoli 3.quater e 3-quinquies relativi rispettivamente all’autorizzazione paesaggistica ed al conseguimento della qualifica di restauratore:
  • Art. 3-quater (Autorizzazione paesaggistica). - 1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo". 2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  • Art. 3-quinquies (Conseguimento della qualifica di restauratore). - 1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies è inserito il seguente: "1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni.

Con l’introduzione dell’articolo 3-quater, per l’autorizzazione paesaggistica viene determinato un differente regime di validità in riferimento al fatto se l’opera è pubblica o privata.
Per le opere pubbliche l’autorizzazione paesaggistica è valida per tutta la durata dei lavori purché iniziati nei cinque anni mentre per le opere private l’autorizzazione è valida per cinque anni, più uno se i lavori iniziano nei cinque anni. Per le opere private, viene, poi, previsto un regime transitorio con tre anni di proroga per le autorizzazioni rilasciate entro il 21 agosto 2013.

A cura di Gabriele Bivona



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