Avvalimento: anche le imprese ausiliarie devono presentare le certificazioni di qualità in sede di gara
26/06/2013
Certificazioni di qualità: è necessario che
l'impresa partecipante a un bando di gara presenti, quando
richiesto, anche quelle relative alle eventuali aziende
ausiliarie con le quali intende mettere in atto l'istituto
dell'avvalimento al fine di soddisfare i requisiti previsti nelle
procedure di appalto.
Questo è quanto si evince dalla sentenza n. 3053/2013 del Consiglio di Stato, con la quale Palazzo Spada ha rigettato il ricorso in appello per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO n. 00832/2013, presentato contro il Ministero dell'Interno da una delle società escluse dalla gara d'appalto in merito all'affidamento della fornitura di caschi protettivi da ordine pubblico - mcp.
Nella fattispecie, il bando di gara prevedeva espressamente che le imprese concorrenti potessero ricorrere all'istituto dell'avvalimento, come da d. lgs. 163/2006, al fine di soddisfare i requisiti di carattere finanziario, tecnico e organizzativo. La ditta in questione aveva quindi dichiarato la volontà di avvalersi di talune risorse, umane e materiali, per il compimento di alcuni processi produttivi ma, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Ministero relativa all'integrazione della documentazione prodotta, la ditta non ha provveduto ad inoltrare la certificazione ISO 9001:2008 delle due imprese ausiliarie, con conseguente esclusione dalla gara per violazione del bando.
La sentenza di prime cure ha confermato la correttezza di tale procedura di esclusione, ulteriormente avvalorata dal CDS, che ha respinto tutti e cinque motivi presentati in appello da parte della ditta esclusa dalla gara. In particolar modo, Palazzo Spada ha affermato che se la certificazione di qualità rappresenta un requisito soggettivo che non può essere oggetto di avvalimento, la richiesta di tale certificazione anche alle ausiliarie, secondo le disposizioni della lex specialis, costituisce un'ulteriore garanzia della qualità del sistema produttivo nella sua interezza ma anche singolarmente, sia nelle fasi che si svolgono presso l'impresa concorrente ausiliata che presso quelle ausiliarie. Inoltre, proprio l'affermata natura soggettiva del requisito, se da un lato impedisce alla partecipante di avvalersi delle certificazioni di qualità delle ausiliarie, dall'altro e per converso vieta alle ausiliarie di giovarsi, a loro volta, delle certificazioni di qualità della partecipante, sicché non è possibile parlare di "estensione soggettiva" alle ausiliarie.
Facendo inoltre riferimento all'art. 43 dello stesso d. lgs 163/2006, i Consiglieri hanno fatto presente che le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare "l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità" e che nella nozione di "operatore economico" rientra, in ipotesi di avvalimento, anche l'impresa ausiliaria e che l'art. 49 dello stesso decreto legislativo non vieta di richiedere alle imprese ausiliarie documentazione ulteriore rispetto a quella minima.
Da rilevare infine come, tenendo conto delle indicazioni delineate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio con la decisione n. 4/2011 sul tema dell'interesse strumentale a ricorrere in materia di gare, i Consiglieri non hanno espresso il proprio parere sui tre restanti motivi presentati in appello, inerenti la contestazione dell'ammissione alla gara di altri concorrenti in quanto l'accertamento della legittima esclusione dell'azienda dalla gara l'ha privata di tale possibilità. La mera partecipazione ad una gara - sottolineano - non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell'ammissione del soggetto ricorrente - o nel caso di specie appellante - alla procedura selettiva. La definitiva esclusione oppure l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla gara, pertanto, impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare l'esito della procedura selettiva.
© Riproduzione riservata
Questo è quanto si evince dalla sentenza n. 3053/2013 del Consiglio di Stato, con la quale Palazzo Spada ha rigettato il ricorso in appello per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO n. 00832/2013, presentato contro il Ministero dell'Interno da una delle società escluse dalla gara d'appalto in merito all'affidamento della fornitura di caschi protettivi da ordine pubblico - mcp.
Nella fattispecie, il bando di gara prevedeva espressamente che le imprese concorrenti potessero ricorrere all'istituto dell'avvalimento, come da d. lgs. 163/2006, al fine di soddisfare i requisiti di carattere finanziario, tecnico e organizzativo. La ditta in questione aveva quindi dichiarato la volontà di avvalersi di talune risorse, umane e materiali, per il compimento di alcuni processi produttivi ma, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Ministero relativa all'integrazione della documentazione prodotta, la ditta non ha provveduto ad inoltrare la certificazione ISO 9001:2008 delle due imprese ausiliarie, con conseguente esclusione dalla gara per violazione del bando.
La sentenza di prime cure ha confermato la correttezza di tale procedura di esclusione, ulteriormente avvalorata dal CDS, che ha respinto tutti e cinque motivi presentati in appello da parte della ditta esclusa dalla gara. In particolar modo, Palazzo Spada ha affermato che se la certificazione di qualità rappresenta un requisito soggettivo che non può essere oggetto di avvalimento, la richiesta di tale certificazione anche alle ausiliarie, secondo le disposizioni della lex specialis, costituisce un'ulteriore garanzia della qualità del sistema produttivo nella sua interezza ma anche singolarmente, sia nelle fasi che si svolgono presso l'impresa concorrente ausiliata che presso quelle ausiliarie. Inoltre, proprio l'affermata natura soggettiva del requisito, se da un lato impedisce alla partecipante di avvalersi delle certificazioni di qualità delle ausiliarie, dall'altro e per converso vieta alle ausiliarie di giovarsi, a loro volta, delle certificazioni di qualità della partecipante, sicché non è possibile parlare di "estensione soggettiva" alle ausiliarie.
Facendo inoltre riferimento all'art. 43 dello stesso d. lgs 163/2006, i Consiglieri hanno fatto presente che le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare "l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità" e che nella nozione di "operatore economico" rientra, in ipotesi di avvalimento, anche l'impresa ausiliaria e che l'art. 49 dello stesso decreto legislativo non vieta di richiedere alle imprese ausiliarie documentazione ulteriore rispetto a quella minima.
Da rilevare infine come, tenendo conto delle indicazioni delineate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio con la decisione n. 4/2011 sul tema dell'interesse strumentale a ricorrere in materia di gare, i Consiglieri non hanno espresso il proprio parere sui tre restanti motivi presentati in appello, inerenti la contestazione dell'ammissione alla gara di altri concorrenti in quanto l'accertamento della legittima esclusione dell'azienda dalla gara l'ha privata di tale possibilità. La mera partecipazione ad una gara - sottolineano - non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell'ammissione del soggetto ricorrente - o nel caso di specie appellante - alla procedura selettiva. La definitiva esclusione oppure l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla gara, pertanto, impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare l'esito della procedura selettiva.
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