BONUS ARREDI PER OGNI ABITAZIONE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
17/07/2009
Bonus arredi, istruzioni per l'uso. Con la circolare n. 35/E del 16
luglio, l'agenzia delle Entrate illustra l'agevolazione introdotta
dal decreto legge 5/2009 a favore di chi acquista mobili ed
elettrodomestici per arredare immobili oggetto di ristrutturazione
e consistente in una detrazione Irpef del 20% della spesa
sostenuta.
Chi può accedere alla detrazione
Il bonus riguarda i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.
Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l'accesso all'ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.
I beni che danno diritto al bonus
La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. I beni agevolabili sono i mobili, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, i televisori e i computer. Il loro acquisto deve avvenire necessariamente tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un'altra disposizione normativa già riconosce - in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+ e contestuale "rottamazione" dell'usato - la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono comunque cumulabili.
Consistenza del beneficio
L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.
Il tetto di 10mila euro - sottolinea la circolare - deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Pertanto:
La circolare precisa infine che il riconoscimento del beneficio non è subordinato ai provvedimenti che il ministero per lo Sviluppo economico è chiamato ad adottare per monitorare gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, anche in assenza di tali provvedimenti, il bonus spetta comunque per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio scorso.
Fonte: Fisco Oggi
© Riproduzione riservata
Chi può accedere alla detrazione
Il bonus riguarda i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.
Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l'accesso all'ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.
I beni che danno diritto al bonus
La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. I beni agevolabili sono i mobili, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, i televisori e i computer. Il loro acquisto deve avvenire necessariamente tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un'altra disposizione normativa già riconosce - in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+ e contestuale "rottamazione" dell'usato - la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono comunque cumulabili.
Consistenza del beneficio
L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.
Il tetto di 10mila euro - sottolinea la circolare - deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Pertanto:
- se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro
- se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10mila euro), sempre che ovviamente siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti per la fruizione del bonus ristrutturazioni.
La circolare precisa infine che il riconoscimento del beneficio non è subordinato ai provvedimenti che il ministero per lo Sviluppo economico è chiamato ad adottare per monitorare gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, anche in assenza di tali provvedimenti, il bonus spetta comunque per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio scorso.
Fonte: Fisco Oggi
© Riproduzione riservata