Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia operativa dal 7 gennaio 2016
11/01/2016
È operativa dal 7 gennaio 2016 la Banca dati nazionale unica
per la documentazione antimafia (BDNA) che avrà il compito di
semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e
informazioni antimafia.
Soddisfatto il Ministro dell’Interno Angelino Alfano che ha
commentato parlando di un importante obiettivo che consentirà di
velocizzare le procedure ”salvaguardando i controlli per
agevolare così quelle attività, preziose per la nostra economia,
che come base di partenza hanno già le carte in regola per
competere sul mercato. L’innovativa piattaforma informatica
realizzata dal Dipartimento per le politiche del personale del
ministero dell’Interno, consentirà infatti alle stazioni appaltanti
di ottenere, in assenza di evidenze ostative, l’immediato rilascio
della documentazione liberatoria relativa all’operatore economico
inserito nell’archivio informatico della banca dati”.
Ricordiamo che le modalità di collegamento della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro
elaborazione dati (CED), nonché con altre banche dati detenute da
soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della
documentazione antimafia, sono state stabilite con il Regolamento
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
ottobre 2014, n. 193 (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
2015).
Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al
Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ai fini del rilascio della documentazione antimafia. A tal fine
individua le modalità di autenticazione, autorizzazione e di
registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla
Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti
incaricati. Il regolamento stabilisce, infine, le modalità di
collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia con il Centro elaborazione dati (CED), nonché con altre
banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari
per il rilascio della documentazione antimafia.
Il DPC è costituito da 6 Capi, 2 Sezioni, 31 articoli e 5
allegati:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Capo II - Dati contenuti nella banca dati nazionale e finalità
del loro trattamento
Art. 3 - Finalità dei trattamenti
Art. 4 - Contenuto della Banca dati nazionale
Art. 5 - Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca
dati nazionale
Art. 6 - Dati contenuti in altre banche dati
Capo III - Organizzazione e struttura della Banca Dati
Nazionale
Art. 7 - Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca
dati nazionale
Art. 8 - Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale
e Sezione centrale
Art. 9 - Sezioni provinciali della Banca dati nazionale
Art. 10 - Struttura del sistema informativo della Banca dati
nazionale
Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12 - Oneri informativi introdotti
Art. 13 - Immissione preliminare di dati nella Banca dati
nazionale
Sezione I - Soggetti legittimati all'accesso, consultazione,
immissione e aggiornamento
Art. 14 - Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di
richiesta dell'impresa
Art. 15 - Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e
aggiornamento della Banca dati nazionale
Art. 16 - Aggiornamento della Banca dati nazionale
Art. 17 - Rilascio dell'informazione antimafia
Sezione II - Caratteristiche e rilascio delle credenziali di
autenticazione
Art. 18 - Rilascio della comunicazione antimafia
Art. 19 - Adempimenti preliminari
Art. 20 - Regole di comportamento
Art. 21 - Validità delle credenziali di autenticazione
Art. 22 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per
finalità di consultazione
Capo V - Rilascio della documentazione antimafia attraverso la
Banca Dati Nazionale
Art. 23 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per
finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati
Art. 24 - Caratteristiche delle credenziali di autenticazione
Art. 25 - Soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati
nazionale
Art. 26 - Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento
dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 27 - Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati
nazionale
Art. 28 - Interrogazioni della Banca dati nazionale
Capo VI - Norme finali e transitorie
Art. 29 - Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere
operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di
consultazione
Art. 30 - Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi
informativi
Art. 31 - Collegamenti della Banca dati nazionale al CED
La Banca dati nazionale unica contiene i seguenti dati riguardanti
le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e
interdittive, rilasciate:
- a) il numero di codice fiscale e di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale di ciascuna impresa interessata;
- b) la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato;
- c) l'indicazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia rilasciata;
- d) per le informazioni antimafia interdittive, l'indicazione se il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 67 del Codice antimafia ovvero a seguito dell'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia.
La Banca dati nazionale contiene anche:
- a) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni emesse nei confronti dell'impresa ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- b) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall'Autorità giudiziaria alle Prefetture concernenti le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del Codice antimafia;
- c) l'indicazione della sussistenza di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d) l'indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle Prefetture, del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) l'indicazione degli accertamenti in corso disposti dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettere d) ed e), ovvero dell'articolo 91, comma 6, del Codice antimafia.
Rilascio della documentazione antimafia attraverso la banca dati
nazionale
Per il conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di
cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo
85 del medesimo Codice antimafia, nonché il numero del codice
fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.
L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed
aver positivamente superato la procedura di verifica delle
credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i
dati di cui richiesti, l'indicazione della tipologia di
documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da
disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la
Prefettura-UTG designata. Le modalità per lo svolgimento di tale
operazione sono indicate nell'Allegato 3 al regolamento.
Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo
della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della
documentazione antimafia e notifica, per via telematica,
all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei
dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La
procedura sospesa è riavviata dall'operatore secondo le modalità
stabilite nel citato Allegato 3.
Qualora la procedura di controllo delle credenziali di
autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati
nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione
fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente
ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede
ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario,
elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle
cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di
consultazione.
Oneri informativi introdotti a carico di cittadini e
imprese
Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia costituisce un onere
informativo di nuova introduzione. La richiesta può essere
presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o
contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'accoglimento della
domanda consente alle predette imprese di conseguire, salvo che non
emergano controindicazioni, il rilascio automatico della
documentazione antimafia nei confronti degli operatori economici
con i quali hanno concluso contratti e subcontratti per
l'esecuzione dell'opera di cui sono affidatarie.
L'impresa contraente generale o concessionaria di opera pubblica
inoltra la richiesta alla Prefettura competente per il luogo della
propria sede legale, indicando:
- le generalità dei propri dipendenti che eseguiranno le operazioni
di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia;
- gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di
contraente generale o di concessionario di opere pubbliche.
A seguito dell'accoglimento della richiesta la Prefettura rilascia
ai dipendenti indicati, previa loro identificazione, le credenziali
di autenticazione per la consultazione della citata Banca dati.
Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di
autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal
rapporto di lavoro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Le imprese contraenti generali ai sensi dell'art. 176, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero concessionarie
di opere pubbliche sono tenute al nuovo onere di comunicare alle
Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi
dei dipendenti, in possesso delle credenziali di autenticazione per
la consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, che:
- siano stati trasferiti ad altri incarichi;
- siano stati sospesi o abbiano cessato dal rapporto di lavoro.
La comunicazione consente alla Prefettura di disattivare le
credenziali di autenticazione, evitando accessi illegali alla
predetta Banca dati.
Comunicazione dello smarrimento e del furto delle credenziali di
autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia.
La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di
autenticazione costituisce un nuovo onere informativo. La
comunicazione è effettuata dai dipendenti delle imprese contraenti
generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e concessionarie di opere
pubbliche; essa deve essere indirizzata al Ministero dell'interno -
Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile, per le risorse strumentali e finanziarie - Sezione centrale
della Banca dati della documentazione antimafia.
Comunicazione dei dati relativi all'impresa e alla sua compagine
amministrativa, gestionale e proprietaria indispensabili al
rilascio della documentazione antimafia.
A seguito della decertificazione dell'azione amministrativa
(articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), le pubbliche
amministrazioni, al fine di richiedere la documentazione antimafia,
acquisiscono direttamente dalle imprese i dati anagrafici dei
soggetti che al loro interno sono titolari degli incarichi
amministrativi e gestionali ovvero degli assetti proprietari
indicati dall'articolo 85, commi dall'1 al 2-quater, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tale onere informativo viene
modificato dall'art. 23, comma 1, prevedendo che i predetti dati
devono comprendere anche il codice fiscale e la partita IVA
dell'impresa, in modo da consentire di identificarla univocamente
all'atto della consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia. Inoltre, viene precisato che
l'acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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