Bandi di gara anomali: dagli Architetti di Torino parte la denuncia al TAR per il bando di Volpiano (TO)

21/07/2010

Il Consiglio OAT, nell'ambito delle attività di continuo monitoraggio dei bandi di gara sul territorio della provincia di Torino, segnala il caso del Comune di Volpiano, che ha bandito recentemente una gara per conferimento di incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in relazione ai lavori di riqualificazione di via Umberto I - II lotto.

Numerosi gli aspetti critici del bando, che l'Ordine ha chiesto al Comune di modificare, ritirando il bando e riformulandolo secondo le norme applicabili.

Poiché il Comune di Volpiano non ha ritenuto di apportare alcuna modifica, adducendo spiegazioni che il Consiglio ha ritenuto del tutto insufficienti a chiarire le questioni emerse, è stato deciso di impugnare dinanzi al TAR Piemonte il bando in questione.

Segnalazione delle anomalie è stata inviata all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici e all'Osservatorio regionale sui lavori pubblici, per i provvedimenti di competenza.

I problemi sollevati da OAT.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere da d) a h) comprese di cui all'art. 90 d.lgs. 163/06. Il criterio di aggiudicazione è stabilito essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la specificazione di quattro criteri selettivi: 1. il prezzo; 2. il numero dei soggetti partecipanti; 3. la redazione di progetti similari; 4. la riduzione del tempo di consegna di 5 gg per ogni fase progettuale.

Discriminazione tra i soggetti partecipanti
Il criterio sub 2 è palesemente discriminatorio
: dopo aver ritenuto ammissibili alla gara tutti i soggetti di cui alle lettere da d) ad h) dell'art. 90 d.lgs. 163/06, il bando premia, con un punteggio doppio rispetto al professionista singolo, la "associazione di professionisti". Non solo non si comprende la ragione di tale trattamento privilegiato ma si osserva come le altre modalità di partecipazione (al netto di professionisti singoli od associati) non sono prese in considerazione al fine dell'attribuzione del punteggio.

Incomprensibilità dei criteri di valutazione per la redazione di progetti similari
Il criterio sub 3 è del tutto incomprensibile.
Pur essendo intitolato "redazione progetti similari", esso attribuisce punteggio non soltanto per effetto di precedenti esperienze progettuali relative ad opere "rientranti nella medesima categoria VI a) ma anche alla sola direzione lavori, al solo coordinamento per la sicurezza e, addirittura, alla sola "collaborazione" senza che sia dato comprendere in che cosa essa sia consistita. Peraltro, la categoria VI a) si riferisce a "Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte" mentre la nota in calce al criterio 4) di cui al bando fa riferimento, oltre che alla "sistemazione e realizzazione di strade" anche alla "riqualificazione di centri storici" che non solo non può essere ricompreso nella citata categoria VI a) ma di cui il bando non fa il minimo cenno in alcuna altra sua parte.

Incomprensibilità dei criteri di valutazione per la valutazione dei tempi di consegna
Il criterio sub 4, infine, è privo di alcun elemento di plausibile valutazione:
il criterio "tempo" incide, infatti, unicamente in ragione di una "riduzione" di 5 giorni "per ogni fase progettuale": poiché le fasi progettuali sono due, non è chiaro come il punteggio riservato possa essere correttamente applicato. A ciò si aggiunga che il bando non si riferisce unicamente all'attività progettuale e, quindi, il criterio "tempo" appare del tutto incongruo per valutare la qualità della prestazione rispetto alle ulteriori fasi dell'incarico da conferirsi.

Entità del compenso professionale
Quanto, poi, al compenso posto a base di gara, afferma il bando (lett. d) che "secondo i disposti dell'art. 2 L. 248/06, questo ufficio ha provveduto a stabilire l'importo di parcella professionale... stimando un importo di euro 16.100,00 oltre cnpaia ed iva"; somma che, in assenza di alcuna specificazione, sembrerebbe trattarsi di somma lorda, comprensiva cioè anche delle spese (sono richieste, ad esempio, nove copie del progetto definitivo e tre copie ed una su CD del progetto esecutivo).
Il riferimento all'art. 2 L. 248/06 (di conversione del decreto Bersani) è quantomai vago dal momento che la norma in questione abroga la obbligatorietà dei minimi tariffari ma, al contempo, consente - nelle procedure ad evidenza pubblica - di utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali". Quale sia, perciò, la ragione per la quale l'importo a base di gara sia stato stabilito "secondo i disposti di cui all'art. 2 L. 248/06" è circostanza del tutto immotivata.
L'omissione è peculiare dal momento che - nei termini in cui il bando è formulato - il compenso ipotizzato si caratterizza per la assoluta nebulosità della sua composizione, tranne ritenere che esso sia il frutto di apodittica intuizione della stazione appaltante. Cioè che la base d'asta sia stata individuata nei termini suddetti perché quella era la somma di cui l'Amministrazione poteva disporre: ma è noto che questo criterio non è più ammissibile in applicazione della vigente normativa in materia.

Fonte: Ordine Architetti P.P.C. di Torino

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