Barriere architettoniche: non serve il permesso di costruire senza alterazione sagome degli edifici
04/10/2013
Con sentenza n. 38360 depositata in Cancelleria il 18
settembre 2013, la Corte di Cassazione, terza sezione
penale, ha avuto modo di chiarire aspetti legati alla
costruzione di una rampa per accesso disabili che abbia
alterato la sagoma dell’edificio sul quale la rampa è poggiata.
Secondo la normativa in vigore, è corretto parlare del fatto che occorre assicurare agli invalidi l’accesso all’edificio con un vero e proprio diritto nel vedere eliminate le barriere che si pongono tra lui e la fruizione dell’edificio stesso, tuttavia è importante comprendere che la validità dell’operazione è legata alla definizione stessa di barriera architettonica, ossia all’opera funzionale tecnicamente e necessariamente atta a garantire accessibilità, adattabilità e visibilità di edifici privati.
Nel caso in esame, però, considerato il fatto che l’opera in questione altera la sagoma dell’edificio, non è possibile ipotizzarne la costruzione sic et simpliciter.
Trova applicazione, però, il DPR 380/2001 che, all’articolo 22 evidenzia come sia possibile procedere attraverso DIA o SCIA, dietro opportuna valutazione della consistenza delle opere realizzate.
© Riproduzione riservata
Secondo la normativa in vigore, è corretto parlare del fatto che occorre assicurare agli invalidi l’accesso all’edificio con un vero e proprio diritto nel vedere eliminate le barriere che si pongono tra lui e la fruizione dell’edificio stesso, tuttavia è importante comprendere che la validità dell’operazione è legata alla definizione stessa di barriera architettonica, ossia all’opera funzionale tecnicamente e necessariamente atta a garantire accessibilità, adattabilità e visibilità di edifici privati.
Nel caso in esame, però, considerato il fatto che l’opera in questione altera la sagoma dell’edificio, non è possibile ipotizzarne la costruzione sic et simpliciter.
Trova applicazione, però, il DPR 380/2001 che, all’articolo 22 evidenzia come sia possibile procedere attraverso DIA o SCIA, dietro opportuna valutazione della consistenza delle opere realizzate.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata