Bonifica amianto negli edifici pubblici: istituito fondo per la progettazione degli interventi
29/11/2016
È stato istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
Lo ha previsto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 settembre 2016 recante "Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto" (Gazzetta Ufficiale 25/11/2016, n. 276) che ha stanziato 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Nel dettaglio, il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.
Interventi finanziabili
Può essere finanziata esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, si intendeno per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.
L'intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:
- relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
- le modalità di intervento di bonifica proposto;
- la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
- il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
Criteri di priorità
A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell'ambiente disporrà una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati, riferiti agli interventi oggetto di progettazione:
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi (la sussistenza di tale requisito costituisce titolo preferenziale nella valutazione delle richieste);
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo;
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.
I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all'esaurimento delle relative disponibilità, tramite bando del Ministero dell'ambiente. 3. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità:
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.
Interventi esclusi e spese non ammissibili
Non potranno essere oggetto di finanziamento:
- la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
- spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
- la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.
Cause di revoca dei finanziamenti
I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dell'ente erogante:
- qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
- in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ente erogante;
- in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi ammessi al finanziamento;
- qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
- qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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