Bonus Facciate 2020: come avere la detrazione del 90%
di Redazione tecnica - 20/02/2020
La pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida e della circolare attuativa hanno completato il quadro relativo alla detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate 2020) dei costi sostenuti per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali (inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna).
In questo articolo entreremo nel dettaglio degli adempimenti da seguire per poter ottenere la detrazione fiscale. Chiariamo subito che c'è differenza tra:
- persone fisiche non titolari di reddito d’impresa;
- contribuenti titolari di reddito d’impresa;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali.
Accedi e segui il Focus Bonus Facciate
Bonus Facciate 2020: gli adempimenti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
Per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, postale o presso altri istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia (anche online) da cui risultino le seguenti informazioni:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Oltre alla parte relativa ai pagamenti, chi vuole fruire della detrazione deve anche:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio);
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici la
documentazione relativa agli interventi
realizzati:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
La comunicazione all'Enea
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Siamo in attesa del sito per l'invio delle pratiche relative al 2020. Per tutti i lavori terminati prima, i 90 giorni scatteranno dalla messa on line del nuovo sito accessibile dall'indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it/ e da cui dovrà essere inviata la scheda dell'intervento, indicando:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Accedi e segui il Focus Bonus Facciate
Bonus Facciate 2020: gli adempimenti per i contribuenti titolari di reddito d’impresa
Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono previsti gli stessi adempimenti richiesti alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa. I titolari di reddito di impresa non sono però obbligati al pagamento tramite bonifico dal momento che effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.
Bonus Facciate 2020: gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.
Accedi e segui il Focus Bonus Facciate
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: