Bonus Facciate 2020: spese detraibili e pagamenti in una risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 24/06/2020

Ai fini della fruizione del bonus facciate è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali? Rientrano nel bonus facciate anche le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra l'obbligo di isolare la facciata, anche queste opere di isolamento? Per gli interventi iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono stati effettuati nel 2020, si può usufruire del bonus facciate e nel caso occorre utilizzare una causale particolare?

Bonus Facciate 2020: le domande all'Agenzia delle Entrate

Sono queste le domande a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 191 del 23 giugno 2020 con la quale è entrata nel merito della detrazione fiscale del 90% prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Bonus Facciate 2020: la guida e la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che sul bonus facciate l'Agenzia delle Entrate ha già pubblicato la guida e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)” che riguardano la nuova detrazione fiscale.

Sul bonus facciate abbiamo già pubblicato un articolo che definisce chi può usufruire del bonus facciate, per quali interventi e le modalità di pagamento.

Bonus Facciate 2020: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

In risposta al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni concetti chiave che riguardano la nuova detrazione fiscale prevista dall'art. 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio per il 2020.

In particolare, la nuova disciplina prevista per il 2020 ha introdotto una detrazione fiscale dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Come chiarito nella anche nella citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2020, la normativa è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. In tale ambito, l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al “bonus facciate”:

  • gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)";
  • gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Per la fruizione del bonus facciate gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare:

  • i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.

Sono, inoltre, ammessi al bonus facciate lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Bonus Facciate 2020: le spese detraibili

Nella medesima circolare n. 2/E del 2020 viene, inoltre, chiarito che la detrazione spetta anche per:

  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Bonus Facciate 2020: i pagamenti

I contribuenti persone fisiche soggetti all'IRPEF sono tenuti, tra l’altro, a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento autorizzati applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%).

Bonus Facciate 2020: gli interventi sulle parti comuni

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

Bonus Facciate 2020: la risposta ai quesiti

In conclusione:

  • rientrano nel bonus facciate anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dall’Istante, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;
  • il bonus facciate si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate;
  • ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 220 (interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), le spese relative all’esecuzione di tali opere rientrano nel “bonus facciate” sempreché siano rispettate i requisiti indicati nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
  • per quanto riguarda, la possibilità di ammettere al bonus facciate le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, l'Agenzia delle Entrate ricorda che nel comma 219 è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (d esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020);
  • ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino (ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “bonus facciate”;
  • con riferimento, infine, al quesito relativo alla modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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