Bonus Facciate: dall'Agenzia delle Entrate ambiti applicativi e di controllo del beneficio
di Redazione tecnica - 14/09/2020
La ristrutturazione della facciate esterne di un edificio parzialmente visibile dalla strada beneficia del bonus facciate? Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la riverniciatura degli scuri e delle persiane?
Bonus Facciate: due nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a queste due interessanti domande l'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre 2020 con le quali è tornata sulla detrazione fiscale del 90% prevista dall'art. 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020), per le spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. bonus facciate).
Bonus Facciate: modalità di fruizione, applicative e di controllo
Come specificato nelle due risposte dell'Agenzia delle Entrate, il comma 22 della Legge di Bilancio per il 2020 ha stabilito le modalità di fruizione della detrazione, mentre il successivo comma 223 rinvia, per le modalità applicative e di controllo del beneficio, al regolamento attuativo previsto per gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir).
Bonus Facciate: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate
Benché la detrazione fiscale per il recupero delle facciate sia in scadenza il 31 dicembre 2020 (ma si prevede una proroga nel prossimo "milleproroghe" di fine anno, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la circolare n. 2/2020 con la quale ha fornito il vademecum applicativo del bonus.
Bonus Facciate: quando spetta
Tornando alle ultime risposte, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione fiscale del 90% spetta per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei fabbricati, realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Nel caso in cui “i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo a i valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, (...)”.
Bonus Facciate: Interventi parzialmente visibili dalla strada
In riferimento alla risposta n. 348/2020, questa è stata fornita a seguito della richiesta di un condomino di un immobile situato nella zona A agevolabile. L’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di lavori di restauro e ripristino delle strutture opache, dei balconi e dei fregi della facciata posteriore dell'edificio. In particolare, precisa l’istante, la zona interessata dagli interventi, costituita da due lati ad angolo retto fra loro, fa parte del perimetro esterno dell'edificio ed è visibile solo parzialmente dalla strada. Detto ciò, l’istante ha chiesto se per i lavori descritti spetta la detrazione prevista dal bonus facciate.
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo i chiarimenti già forniti
con la circolare n. 2/2020, ha chiarito che la detrazione in esame
spetta per tutti gli interventi agevolabili riguardanti il
perimetro esterno visibile dell’edificio e, in particolare, quelli
relativi agli elementi della facciata che costituiscono
esclusivamente la “struttura opaca verticale” del
fabbricato. Rimangono fuori dallo sconto d’imposta invece gli
interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, a meno
che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Sono
escluse, quindi, le spese sostenute per il rifacimento di superfici
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni
sempreché, naturalmente, rimangano non visibili esternamente.
Detto ciò, l’Agenzia ritiene che il bonus spetti anche per
i lavori effettuati su parti interne dell’edificio, come nella
vicenda descritta nell’interpello, se parzialmente visibili dalla
strada.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha aggiunto, infine, che il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, oltre a prevedere le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) ha anche esteso la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito anche per il bonus facciate.
Le regole per usufruire di tali opportunità sono state fissate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Bonus Facciate: riverniciatura scuri e persiane agevolabile?
Per quanto concerne la seconda domanda, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tinteggiatura di scuri e finestre non rientra tra le ipotesi ammesse al bonus facciate. La risposta n. 346/2020 non coincide con le conclusioni dell’istante, secondo il quale le finestre costituiscono parti integranti della facciata e, in quanto tali, l’intervento oggetto dell’interpello deve essere considerato di completamento alla tinteggiatura dell’intera facciata dell’edificio e, di conseguenza, ammesso al beneficio.
Anche in questo caso il dubbio è chiarito facendo rifermento,
oltre che alla disposizione legislativa, alla circolare n. 2/2020
dell’Agenzia. Il documento di prassi ha infatti precisato, tra
l’altro, che, in pratica sono agevolabili soltanto gli interventi
di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo effettuati
sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la
struttura opaca verticale, nonché la semplice pulitura e
tinteggiatura della superficie. Sono quindi esclusi, precisa
l’amministrazione, i lavori che riguardano le strutture opache
orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio come,
ad esempio, le coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso
locali non riscaldati o verso l'esterno come pure la sostituzione
di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti
nella nozione di strutture “opache”).
Pertanto, conclude il documento di prassi, gli interventi oggetto
del quesito dell’istante non possono beneficiare del bonus
facciate in quanto scuri e persiane costituiscono, in realtà,
strutture accessorie di completamento degli infissi ossia di
elementi esclusi dall’agevolazione.
Accedi al Focus Bonus Facciate e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: