Bonus Mobili: innalzato il limite di spesa nel 2021
di Redazione tecnica - 19/01/2021
Dall'acquisto di letti, armadi e cassettiere, fino a quello di frigoriferi, congelatori e lavatrici. 16.000 buoni motivi per ristrutturare e arredare casa utilizzando il bonus mobili che nel 2021 ha innalzato il limite di spesa per i contribuenti.
Il nuovo Bonus Mobili 2021
La nuova Legge di Bilancio ha prorogato ed in alcuni casi modificato molte delle detrazioni fiscali previste per l'edilizia. È il caso del bonus mobili, che per il 2021 ha innalzato il limite di spesa a 16.000 euro.
Viene, infatti, modificato l’art. 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che ha introdotto nel nostro ordinamento un bonus fiscale per arredare una casa oggetto di ristrutturazione edilizia. Ecco la nuova versione della disposizione in esame:
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell' anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell' anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
Bonus Mobili 2021: cosa cambia
Per quanto riguarda le spese da portare in detrazione fiscale, la Legge di Bilancio 2021 non apporta alcuna modifica. Ciò che cambia è unicamente il limite di spesa che passa da 10.000 a 16.000 euro.
Ricordiamo che potrà accedere alla detrazione fiscale con il nuovo limite di spesa, chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2021 e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dall'1 gennaio 2020. La detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto dei mobili spetta indipendentemente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione. La detrazione è legata unicamente all'unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Gli interventi edilizi necessari per avere il bonus mobili
Può accedere al bonus mobili solo il contribuente che ha realizzato i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
Occhio alla data di inizio lavori
Come detto, il bonus mobili lo può ottenere nel 2021 chi ha effettuato una ristrutturazione edilizia della propria abitazione a partire dall'1 gennaio 2020. È, però indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Cosa è possibile portare in detrazione
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di:
- mobili nuovi - quali ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo;
- elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
Adempimenti
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
Documenti da conservare
I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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