Bonus Ristrutturazioni: al via la cessione dell'Ecobonus per condomini

24/03/2016

Positivo che siano uscite, seppur in ritardo come avevo ricordato in una interrogazione al Mef insieme ai colleghi Misiani e Braga, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come utilizzare l’ecobonus per i condomini e in particolare sulle modalità con cui i condomini possono cedere il credito con il fisco all’impresa che realizza il lavoro. Una misura introdotta nella Legge di Stabilità nel passaggio alla Camera. Mi auguro che ora i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento. È comunque già evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace”.

Lo ha affermato Ermete Realacci, presidente della VIII Commissione Ambiente della Camera, commentando la notizia della pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (leggi articolo) con il quale sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Ricordiamo, infatti, che il comma 74, art. 1 della Legge n. 208/2015 ha previsto la possibilità per i contribuenti della “no tax area” (quelli che non versano Irpef) di recuperare il beneficio spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, cedendo il credito ai fornitori che hanno eseguito l’intervento con modalità che saranno fissate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Come previsto dal provvedimento delle Entrate, la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Di seguito i dettagli più interessanti del provvedimento delle Entrate.

Oggetto

Il provvedimento individua le modalità attraverso le quali determinate categorie di contribuenti possono cedere, ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative ai predetti interventi, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Ambito soggettivo

La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi.
La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.

Credito cedibile

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, spettante secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni, per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condòmino che si trova nella “no tax area”, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute - per la parte non ceduta sotto forma di credito - dal condomìnio nell’anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale previsto dall’articolo 4 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni. La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

Modalità di cessione del credito

La volontà dei soggetti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il condomìnio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione è effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, direttamente dal condomìnio, o tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per la compilazione dei files contenenti le comunicazioni, devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

Il condomìnio è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Utilizzo del credito

Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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