Bonus facciate 2020: le equipollenze delle zone A e B
di Redazione tecnica - 02/03/2020
Bonus facciate 2020 a rischio operatività in molte zone del territorio italiano che prevedono una classificazione urbanistica diversa da quella prevista dal DM n. 1444/68 con le Zone A, B, C, D, E, F.
Bonus facciate 2020: le zone territoriali omogenee
Ricordiamo, infatti, che la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una detrazione del 90% dall’imposta lorda per le spese relative ad interventi sulle facciate degli edifici (c.d. bonus facciate). Legge di Bilancio che, tra le altre cose, richiede che l'immobile per cui si può richiedere la detrazione fiscale ricada all'interno delle zone A e B come classificate dal DM n. 1444/1968 che all'articolo 2 prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e
densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi
agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda
insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale.
Bonus facciate 2020: il parere del MiBACT
Sull'argomento, una recente nota del capo di gabinetto del MiBACT aveva rilevato che il D.M. n. 1444/1968 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”. La nota ha anche aggiunto che per ottenere la detrazione fiscale del 90% prevista per il rinnovo delle facciate è sufficiente "che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68”.
Bonus facciate 2020: la certificazione urbanistica
Rispondendo all'Agenzia delle Entrate, che nella circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E aveva previsto la richiesta della certificazione urbanistica per l'assimilazione alle zone A e B della zone in cui sorge l'edificio, il MiBACT aveva puntualizzato che questa va richiesta soltanto in quei casi “in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”.
Bonus facciate 2020: l'interrogazione in Commissione Finanze
Sullo stesso argomento, lo scorso 26 febbraio 2020 in Commissione Finanze il deputato Gian Mario Fragomeli (PD) ha posto un'interrogazione a risposta immediata sull'applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Interrogazione che ha ricevuto la risposta del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.
In particolare, l'interrogazione evidenziava che in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da altre sigle e, pertanto, chiedeva di sapere se non fosse necessario emanare quanto prima le tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in particolare nella regione Lombardia, volte ad individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente ma che risultano comunque compatibili al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.
Bonus facciate 2020: la risposta del sottosegretario
La risposta del sottosegretario è stata chiara nell'affermare che l'emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria. E che sarà cura dell'Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto.
Bonus facciate 2020: il vulnus della normativa
Da parte nostra rileviamo che il vulnus per la verifica della condizione di accesso al beneficio (appartenenza alle zone A o B) sta proprio nel demandare ad ogni amministrazione comunale (senza vincoli o scadenze) una ricognizione sul proprio territorio per individuare in maniera del tutto ufficiale le equipollenze.
Affidati sempre ad un tecnico qualificato
Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.
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