Bonus facciate 2020: online circolare attuativa e guida dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 14/02/2020

Bonus facciate 2020: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al Bonus Facciate e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)” che riguardano la nuova detrazione fiscale.

La circolare attuativa e la guida all’uso del Bonus facciate definiscono, dunque, gli ultimi tasselli mancanti per la fruizione del beneficio fiscale del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterna degli edifici. In particolare, la circolare n. 2/E fornisce i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio, mentre la guida fiscale fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici.

Bonus facciate 2020: le dichiarazioni del Ministro Dario Franceschini

Una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l’efficienza energetica e darà un impulso immediato all’economia - ha commentato il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini - Sono sicuro che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri”.

Bonus facciate 2020: la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate

Entrando le dettaglio, la circolare attuativa definisce:

  • ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi
  • ambito oggettivo di applicazione: interventi ammessi
  • efficienza energetica - interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  • detrazione spettante
  • adempimenti e controlli
  • adempimenti dei soggetti irpef non titolari di reddito d’impresa
  • adempimenti dei titolari di reddito di impresa (soggetti irpef e ires)
  • adempimenti in caso di interventi sulle parti comuni di edificio in condominio
  • modalità di utilizzo della detrazione
  • cumulabilità con le altre detrazioni

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Bonus facciate 2020: la guida dell’Agenzia delle Entrate

La guida Bonus facciate definisce:

L’AGEVOLAZIONE

  • In cosa consiste
  • A chi spetta
  • Come si utilizza

PER QUALI INTERVENTI

  • Le zone interessate e quelle escluse
  • Gli interventi agevolabili
  • Gli interventi di efficienza energetica
  • Quadro sintetico dei lavori agevolati

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

  • Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
  • Contribuenti titolari di reddito d’impresa
  • Interventi su parti comuni di edifici condominiali
  • Quadro sintetico dei principali adempimenti

Bonus facciate 2020: I lavori ammessi

Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Bonus facciate 2020: bonus anche per gli affittuari

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Bonus facciate 2020: la detrazione guarda al 2020

Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

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Bonus facciate 2020: cosa fare per fruire del bonus

Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. L’Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Guida

Circolare