Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: il vademecum Enea
di Redazione tecnica - 09/04/2020
Con la pubblicazione della piattaforma per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2020, l'Enea ha aggiornato alcuni dei vademecum esplicativi tra i quali quello relativo al bonus facciate.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: il vademecum Enea
Il nuovo vademecum Enea si aggiunge alle già pubblicate guida al Bonus Facciate e circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate, fornendo utili informazioni sugli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Ricordiamo che il c.d. bonus facciate è stato introdotto dal comma 219 della legge di bilancio 2020 che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%”.
Il Vademecum Enea riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’Enea stessa, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: la struttura del vademecum Enea
Il vademecum Enea fornisce le seguenti informazioni:
- Chi può accedere?
- Per quali edifici?
- Entità del beneficio
- Requisiti tecnici dell’intervento
- Spese ammissibili
- Documentazione necessaria
- da trasmettere all'Enea
- da conservare
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: chi può accedere
Possono accedere al bonus facciate i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
NON è possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto (sconto in fattura).
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: per quali edifici
Gli edifici:
- possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
- devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria;
- devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: entità del beneficio
Aliquota di detrazione: 90% delle spese
sostenute dal 01/01/2020.
Limite massimo di spesa ammissibile: nessuno.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Requisiti tecnici dell’intervento
- Deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”);
- i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere
inferiori o uguali ai valori riportati:
a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Spese ammissibili
- Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
- Opere provvisionali e accessorie.
- Occupazione di suolo pubblico.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica - A.P.E. - delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Documentazione necessaria
Documentazione da trasmettere all’Enea
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Documentazione da conservare a cura del cliente
Di tipo “tecnico”:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Di tipo “amministrativo”:
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese nel caso di interventi su parti comuni degli edifici;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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