Bonus facciate o Ecobonus? chiarimenti e indicazioni sulla fruizione delle detrazioni fiscali

di Giancarlo Maussier - 30/01/2020

In risposta alla richiesta di ulteriori chiarimenti sulla possibilità di accedere contemporaneamente, sia al “bonus facciate” che ad altri benefici fiscali, quali in particolare il cosiddetto “ecobonus” nel caso di rifacimento di intonaci in quantità superiore al 10% della superficie della facciata, ribadisco che i due benefici fiscali non sono incompatibili tra loro, ed anzi possono essere sommati, con le rispettive differenti modalità, come anche quelli derivanti da interventi di ristrutturazione.

Devo tuttavia precisare quanto segue:

  1. Il calcolo del 10% della superficie delle facciate, oltre il quale si rende obbligatorio l’utilizzo di materiali che garantiscano per ciascuna zona climatica di appartenenza un valore di trasmittanza termica non superiore a quelli indicati nella Tabella 2 dell’allegato B del DM 11/3/2008 (rivestimento a cappotto) va fatto sulle superfici disperdenti degli intonaci, e quindi non sulle pareti dei vani scala, e non sulle superfici delle finestre
  2. Per la detrazione fiscale delle spese relative all’eventuale rivestimento a cappotto è lo stesso comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio che rimanda al cosiddetto ecobonus, come precisato all’ultimo capoverso che dice che, “in tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. In altri termini confermo che in tal caso e per tale tipo di spesa il beneficio fiscale al quale si accede è quello relativo all’efficientamento energetico e NON al “bonus facciate”.

Quanto sopra precisato considerato che

  • la quantità di intonaco soggetta a rifacimento viene spesso determinata in corso d’opera, previa bussatura e demolizione, e che, difficilmente può essere definita in fase di progettazione;
  • il rivestimento a cappotto si esegue con il fissaggio di pannelli isolanti su sottofondo adeguatamente preparato, poi completati da una rasatura (intonachino) di qualche millimetro di spessore, con interposta retina porta-intonaco,
  • per il rivestimento a cappotto è comunque necessario l’utilizzo del ponteggio che era stato previsto per il lavoro di tinteggiatura della facciata,

ritengo che, in mancanza comunque, per il momento, di circolari dell’Agenzia delle Entrate, assumendo una interpretazione più favorevole al contribuente, le spese sostenute per il ponteggio e per l’intonachino possano essere ammesse al beneficio del bonus facciate. Ove si volesse invece avere un atteggiamento più prudente si potrebbe allora splittare tali spese proporzionalmente imputandole pro quota, in parte al rifacimento facciate e in parte all’efficientamento energetico con i rispettivi benefici fiscali del 90% o del 65%. Sarà questo uno dei compiti ai quali saranno chiamati i Colleghi Direttori dei Lavori.

Per ulteriori dubbi o chiarimenti interpretativi si rimanda alle Circolari esplicative che l’Agenzia delle Entrate vorrà emanare, sperabilmente in tempo utile per mettere i contribuenti in condizione di fare le scelte più corrette ed opportune e non solo sul piano fiscale.

A cura di arch. Giancarlo Maussier
Segretario Nazionale Federarchitetti



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