Bonus locazioni: l’Agenzia delle Entrate sulle indennità di occupazione sine titulo
di Redazione tecnica - 14/01/2021
In caso di immobile occupato con contratto di locazione scaduto, per il quale si corrisponde una indennità di occupazione, è possibile fruire del credito d’imposta per le locazioni previsto dal Decreto Rilancio?
Bonus locazioni e Decreto Rilancio
È quanto ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle Entrate che ha fornito risposta n. 34 dell’ 11 gennaio 2021 che ci consente di approfondire un caso molto più frequente di quello che si può pensare. Stiamo parlando del caso in cui, dopo la scadenza del contratto di locazione, affittuario e conduttore si mettono d’accordo per l’occupazione dell’immobile dietro il pagamento di una indennità di occupazione.
L’art. 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha previsto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Contratti scaduti e occupazione "sine titulo"
Nel caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, una società ha visto cessare il suo contratto di locazione nel 2019 a seguito della comunicazione di disdetta della società proprietaria di un immobile. Tuttavia proprio l'immobile è rimasto nella disponibilità della società affittuaria, con il consenso del proprietario, senza alcun titolo e dietro cessione di una indennità pari al canone di locazione contrattualizzato precedentemente. L'immobile doveva essere liberato nel 2019, ma a causa della pandemia, sempre in accordo con il proprietario, la società ha continuato ad occupare l'edificio pagando una indennità ridotta per il periodo compreso tra novembre 2019 e aprile 2020. La società, dunque, avendo un contratto scaduto, ma una scrittura privata (in forza dell'articolo 1591 del codice civile) chiede all'Agenzia delle Entrate se può fruire del credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio.
Credito di imposta sui canoni
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio è destinato ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo per lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; oppure per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Il credito di imposta, come prevede l'articolo 28 del decreto Rilancio "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".
L'estensione del credito di imposta
Nel decreto legge n.137 del 2020 è stata prevista una estensione del credito di imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto di azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le aziende elencate nell'allegato 1 dell'articolo 8 del decreto n.137 del 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente. Questo credito di imposta può essere usato in compensazione; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Oppure può essere ceduto al locatore o al concedente; ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. I canoni agevolabili, però, spiega l'Agenzia, devono essere sempre riferiti a un contratto di locazione.
Indennità di occupazione "sine titulo" e contratto cessato
Per l'Agenzia delle Entrate il nodo è presto sciolto. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna avere un contratto di locazione valido. Che possono essere diversi, così come specificato dagli uffici, rispetto a quello "tipico". Ma, dice l'Agenzia, il beneficio del credito di imposta sulla locazione è stato pensato per contenere gli effetti negativi della crisi economica causata dal coronavirus. Per questo, ai soli fini dell'agevolazione, l'Agenzia ritiene che il rapporto "atipico" fra proprietaria dell'immobile e società affittuaria, quindi attraverso una scrittura privata, possa essere assimilato a un contratto di "locazione, leasing o concessione di immobili" e pertanto potrà beneficiare del credito di imposta per le quote di affitto corrisposte "sine titulo".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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