Bonus ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni per il credito d’imposta
di Redazione tecnica - 24/07/2020
Tutto pronto per il nuovo bonus ricerca e sviluppo, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 maggio 2020 recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design".
Bonus ricerca e sviluppo: cos'è
Come previsto dall'art. 1, commi 198/207 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Bonus ricerca e sviluppo: requisiti
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per queste imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.
Bonus ricerca e sviluppo: a quanto ammonta
Per le attività di ricerca e sviluppo (comma 200), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Per le attività di innovazione tecnologica(comma 201), il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
Bonus ricerca e sviluppo: il decreto del MiSE
Il Decreto del MiSE 26 maggio 2020 reca disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta, concernenti, in particolare:
- la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4);
- l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10% dell’aliquota del credito d’imposta (art. 5);
- la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta (art. 6).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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