Bonus riqualificazione energetica dei condomini 2016: pronte le regole per cedere il credito
23/03/2016
Tutto pronto per la cessione del credito spettante per i lavori di riqualificazione delle parti comuni dei condomini.
L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato il provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016 recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208". Ricordiamo, infatti, che il comma 74, art. 1 della Legge n. 208/2015, dopo aver confermato anche per il 2016 la detrazione per interventi di efficienza energetica e per quelli di ristrutturazione, ha previsto la possibilità per i contribuenti della “no tax area” (quelli i cui redditi sono “assorbiti” dalla detrazione) di recuperare il beneficio spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, cedendo il credito ai fornitori che hanno eseguito l’intervento con modalità che saranno fissate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Viene, infatti, aggiunto il seguente comma 2-ter all'art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90):
"Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e
all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del
presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,
con modalità da definire con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
I contribuenti che rientrano nella “no tax area”, che non versano quindi Irpef, non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto. La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Utilizzo del credito da parte dei fornitori – I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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