CAMBIO DELL'OPERATORE TELEFONICO, LE REGOLE IVA SUL CREDITO RESIDUO
31/08/2009
Nel passaggio a un nuovo operatore di telefonia mobile, quello
uscente può determinare il credito residuo del proprio cliente,
operando sull'importo corrispondente una variazione in diminuzione
per recuperare l'imposta. Il nuovo gestore, invece, dovrà
assoggettare a Iva il credito ricevuto in base al regime monofase.
Con la risoluzione n. 241/E del 27 agosto, l'Agenzia illustra cosa
succede in campo Iva quando un utente cambia operatore mobile e ha
diritto al trasferimento dell'eventuale credito residuo contenuto
nella carta prepagata o in una ricarica.
Il parere dei tecnici del fisco arriva in risposta a un quesito sollevato da un operatore di telefonia mobile. La società istante chiede delucidazione in merito al trattamento Iva da riservare nel caso di trasferimento del credito relativo sia a ricariche pagate sia a quelle ottenute dai propri clienti gratuitamente (ad esempio, forme di promozione commerciale come le autoricariche). L'interpellante propone, inoltre, una particolare metodologia per riuscire a determinare, all'interno della carta sim del cliente che ha chiesto il passaggio a un nuovo operatore, la parte del credito pagata e quella acquisita in modo gratuito.
L'Agenzia risponde quanto segue. L'Iva si applica sui corrispettivi pagati dai clienti per acquistare le ricariche telefoniche ed è assolta dall'operatore telefonico in regime monofase secondo quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/192.
Nel caso di trasferimento del credito ottenuto tramite il pagamento di un corrispettivo, i tecnici del fisco richiamo quanto già stabilito dalla risoluzione n. 392/E del 21 ottobre 1992, secondo cui l'operatore uscente può effettuare una variazione in diminuzione secondo quanto previsto dall'articolo 26, commi secondo e terzo, del citato Dpr n. 633/1972, recuperando in tal modo l'imposta, anche senza tener conto del limite temporale di un anno, previsto dal terzo comma dello stesso articolo 26, nell'ipotesi in cui la riduzione dell'imponibile e o dell'imposta sia frutto di un sopravvenuto accordo tra le parti.
Il nuovo operatore, a sua volta, applica il regime Iva monofase all'importo relativo al credito trasferito.
Inoltre, l'Agenzia non si esprime sulla validità della metodologia proposta dalla società istante per distinguere la parte del credito da trasferire ottenuta pagando un corrispettivo da quella ricevuta gratuitamente. L'Amministrazione fiscale, però, afferma che se tale metodologia è fondata su "dati oggettivi e riscontrabili" può essere utilizzata per determinare la parte del credito trasferita su cui applicare la variazione in diminuzione.
Infine, se la società decide di trasferire anche il credito ottenuto senza corrispettivo, l'importo a esso relativo va assoggettato al regime monofase da parte del nuovo operatore ma non vi è la possibilità di effettuare la rettifica Iva.
Fonte: Fisco Oggi
© Riproduzione riservata
Il parere dei tecnici del fisco arriva in risposta a un quesito sollevato da un operatore di telefonia mobile. La società istante chiede delucidazione in merito al trattamento Iva da riservare nel caso di trasferimento del credito relativo sia a ricariche pagate sia a quelle ottenute dai propri clienti gratuitamente (ad esempio, forme di promozione commerciale come le autoricariche). L'interpellante propone, inoltre, una particolare metodologia per riuscire a determinare, all'interno della carta sim del cliente che ha chiesto il passaggio a un nuovo operatore, la parte del credito pagata e quella acquisita in modo gratuito.
L'Agenzia risponde quanto segue. L'Iva si applica sui corrispettivi pagati dai clienti per acquistare le ricariche telefoniche ed è assolta dall'operatore telefonico in regime monofase secondo quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/192.
Nel caso di trasferimento del credito ottenuto tramite il pagamento di un corrispettivo, i tecnici del fisco richiamo quanto già stabilito dalla risoluzione n. 392/E del 21 ottobre 1992, secondo cui l'operatore uscente può effettuare una variazione in diminuzione secondo quanto previsto dall'articolo 26, commi secondo e terzo, del citato Dpr n. 633/1972, recuperando in tal modo l'imposta, anche senza tener conto del limite temporale di un anno, previsto dal terzo comma dello stesso articolo 26, nell'ipotesi in cui la riduzione dell'imponibile e o dell'imposta sia frutto di un sopravvenuto accordo tra le parti.
Il nuovo operatore, a sua volta, applica il regime Iva monofase all'importo relativo al credito trasferito.
Inoltre, l'Agenzia non si esprime sulla validità della metodologia proposta dalla società istante per distinguere la parte del credito da trasferire ottenuta pagando un corrispettivo da quella ricevuta gratuitamente. L'Amministrazione fiscale, però, afferma che se tale metodologia è fondata su "dati oggettivi e riscontrabili" può essere utilizzata per determinare la parte del credito trasferita su cui applicare la variazione in diminuzione.
Infine, se la società decide di trasferire anche il credito ottenuto senza corrispettivo, l'importo a esso relativo va assoggettato al regime monofase da parte del nuovo operatore ma non vi è la possibilità di effettuare la rettifica Iva.
Fonte: Fisco Oggi
© Riproduzione riservata