CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
11/03/2008
Dopo l’approvazione provvisoria da parte del Consiglio dei Ministri
di giovedì scorso 6 marzo lo schema di decreto legislativo
in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123/2007 in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inizia il suo
iter e la parola passa adesso alle competenti commissioni di
Camera e Senato che entro 40 giorni dovrebbero esprimere il
proprio parere ai quali si devono aggiungere anche quelli della
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato
affinché il provvedimento stessa possa avere l’approvazione
definitiva del Consiglio dei Ministri.
Nel Decreto legislativo al Titolo IV troviamo le norme che interessano i cantieri temporanei e mobili; detto Titolo IV è suddiviso in:
Nel capo II, invece, sono riportate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro suddivise nelle seguenti sezioni:
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Nel Decreto legislativo al Titolo IV troviamo le norme che interessano i cantieri temporanei e mobili; detto Titolo IV è suddiviso in:
- Capo I (art. 88- 104) contenente le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”;
- Capo II (art. 105 – 160) contenente le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
Nel capo II, invece, sono riportate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro suddivise nelle seguenti sezioni:
- I (art. 105 - 107) Campo di applicazione;
- II (art. 108 -117) Disposizione di carattere generale;
- III (art. 118 - 121) Scavi e fondazioni;
- IV (art. 122 - 130) Ponteggi e impalcature in legname;
- V (art. 131 - 138) Ponteggi fissi;
- VI (art. 139 - 149) Ponteggi movibili;
- VII (art. 150 - 160) Demolizioni.
- il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
A cura di Paolo
Oreto
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