CARATTERISTICHE TESSERA DI RICONOSCIMENTO
25/09/2006
Con l’articolo 36-bis, commi 3 e 4 del testo modificato dalla legge
di conversione n. 248/2006 viene stabilito che nei cantieri
edili i datori di lavoro dal prossimo 1 ottobre 2006
dovranno munire il personale occupato di un’apposita tessera di
riconoscimento corredata da fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e
che nel caso di datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti gli stessi possano assolvere all’obbligo appena
descritto mediante annotazione su un apposito registro di
cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori.
La legge non richiede formati o modelli particolari per la tessera, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell’impresa predisporre di tessere che risultino consoni all’utilizzo richiesto dalla legge.
L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) è, poi, intervenuta sul problema precisando che con specifico riguardo all’obbligo della tessera, sancito dall’art. 36-bis, comma 3, il Ministero del lavoro ha condiviso, sia pure in via informale, l’interpretazione secondo cui l’obbligo di esposizione di tale documento debba essere inteso come immediata disponibilità della tessera con la conclusione che la tessera stessa deve essere tenuta dal lavoratore con sé e esibito contestualmente alla richiesta. Ovviamente sarà di fondamentale importanza che il lavoratore esibisca tale tessera al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo poiché, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa variabile da 50 a 300 euro
L’obbligo della tessera di riconoscimento riguarda tutto il personale occupato di tutte le imprese che operano nei cantieri edili e, quindi, anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio di attività edile. In riferimento, poi, ai datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello dell’esibizione della tessera da parte del lavoratore, mediante annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze.
Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà l’impresa.
Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere all’obbligo della tenuta del registro in luogo di quello relativo alle tessere di riconoscimento
Ricordiamo che i datori di lavoro che omettono la consegna ai propri dipendenti della tessera di riconoscimento o, in alternativa, che ometta di istituire e aggiornare il nuovo registro di cantiere è punito con la sanzione amministrativa variabile da 100 a 500 euro per lavoratore. Avendo riguardo alla ratio della norma in questione, ciò che ha ispirato il legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.
© Riproduzione riservata
La legge non richiede formati o modelli particolari per la tessera, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell’impresa predisporre di tessere che risultino consoni all’utilizzo richiesto dalla legge.
L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) è, poi, intervenuta sul problema precisando che con specifico riguardo all’obbligo della tessera, sancito dall’art. 36-bis, comma 3, il Ministero del lavoro ha condiviso, sia pure in via informale, l’interpretazione secondo cui l’obbligo di esposizione di tale documento debba essere inteso come immediata disponibilità della tessera con la conclusione che la tessera stessa deve essere tenuta dal lavoratore con sé e esibito contestualmente alla richiesta. Ovviamente sarà di fondamentale importanza che il lavoratore esibisca tale tessera al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo poiché, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa variabile da 50 a 300 euro
L’obbligo della tessera di riconoscimento riguarda tutto il personale occupato di tutte le imprese che operano nei cantieri edili e, quindi, anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio di attività edile. In riferimento, poi, ai datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello dell’esibizione della tessera da parte del lavoratore, mediante annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze.
Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà l’impresa.
Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere all’obbligo della tenuta del registro in luogo di quello relativo alle tessere di riconoscimento
Ricordiamo che i datori di lavoro che omettono la consegna ai propri dipendenti della tessera di riconoscimento o, in alternativa, che ometta di istituire e aggiornare il nuovo registro di cantiere è punito con la sanzione amministrativa variabile da 100 a 500 euro per lavoratore. Avendo riguardo alla ratio della norma in questione, ciò che ha ispirato il legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.
A cura di Paolo
Oreto
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