CASSAZIONE: RIMBORSO DEL 90% SOLO SE LITE PENDENTE
12/10/2007
Non spetterà a tutti i sinistrati siciliani del sisma del
1990 il rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio
1990-92.
Ad usufruirne saranno solo quelli che hanno in corso un contenzioso per la restituzione di quelle pagate nel biennio 2003-2004.
Lo stabilisce la sentenza n.20641 della Corte di cassazione.
L’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, stabilisce che i contribuenti colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 di Siracusa, Ragusa e Catania potevano definire la loro posizione relativamente al triennio 1990.1992 se versavano entro il 16 aprile 2004 “l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo … al 10%”.
Chi non aveva pagato nulla, poteva pagare il 10% dell’intera somma dovuta entro il 16 marzo 2003 (termine più volte differito fino al 16 aprile 2004).
Non era invece previsto invece nulla per chi aveva pagato l’intera somma, cioè il 100%. La Cassazione pone rimedio e accoglie il ricorso di un contribuente che avendo pagato tutti i tributi 90-92 aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate in più.
Il 90% di rimborso, spiegherebbe la sentenza, spetta solo a chi ha il contenzioso ancora pendente. Solo chi ha intrapreso, quindi, una lite può beneficiare del rimborso.
Può chiedere rimborso solo chi entro due anni dall’entrata in vigore della finanziaria 2003 aveva presentato all’Ufficio delle entrate una richiesta di rimborso anche senza risposta.
Perciò i contribuenti che avendo pagato la somma del triennio 90-92 hanno in corso un contenzioso per l’intera somma pagata hanno buone speranze di vedere rimborsato il 90% delle somme versate.
Un po’ più difficile ottenere il rimborso per i sinistrati siciliani che, pur avendo pagato per intero le tasse del triennio 1990-92 non hanno conservato copia dei pagamenti eseguiti, o non hanno aperto contenzioso per il rimborso.
© Riproduzione riservata
Ad usufruirne saranno solo quelli che hanno in corso un contenzioso per la restituzione di quelle pagate nel biennio 2003-2004.
Lo stabilisce la sentenza n.20641 della Corte di cassazione.
L’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, stabilisce che i contribuenti colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 di Siracusa, Ragusa e Catania potevano definire la loro posizione relativamente al triennio 1990.1992 se versavano entro il 16 aprile 2004 “l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo … al 10%”.
Chi non aveva pagato nulla, poteva pagare il 10% dell’intera somma dovuta entro il 16 marzo 2003 (termine più volte differito fino al 16 aprile 2004).
Non era invece previsto invece nulla per chi aveva pagato l’intera somma, cioè il 100%. La Cassazione pone rimedio e accoglie il ricorso di un contribuente che avendo pagato tutti i tributi 90-92 aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate in più.
Il 90% di rimborso, spiegherebbe la sentenza, spetta solo a chi ha il contenzioso ancora pendente. Solo chi ha intrapreso, quindi, una lite può beneficiare del rimborso.
Può chiedere rimborso solo chi entro due anni dall’entrata in vigore della finanziaria 2003 aveva presentato all’Ufficio delle entrate una richiesta di rimborso anche senza risposta.
Perciò i contribuenti che avendo pagato la somma del triennio 90-92 hanno in corso un contenzioso per l’intera somma pagata hanno buone speranze di vedere rimborsato il 90% delle somme versate.
Un po’ più difficile ottenere il rimborso per i sinistrati siciliani che, pur avendo pagato per intero le tasse del triennio 1990-92 non hanno conservato copia dei pagamenti eseguiti, o non hanno aperto contenzioso per il rimborso.
A cura di Salvo Sbacchis
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