CERTIFICAZIONE QUALITA' CATEGORIA OS12
23/02/2006
L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con la
determinazione n. 2 del 7 febbraio 2006 ha fornito
chiarimenti in merito all'obbligo, previsto dall'articolo 18 del
Dpr 34/2000, ai fini della esecuzione dei lavori della categoria
OS12 (fornitura, posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi), che le imprese si dotino di
certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001/2000 relativamente ai lavori per classifiche di importo
pari o superiore alla III ( Euro 1.032.913), aggiudicati o
subappaltati a partire dal 1° gennaio 2006.
L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dispone che:
a) le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle SOA a far data dal 1.01.2006 dovranno essere rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore alla III, solo ove l'impresa dimostri il conseguimento della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria OS12;
b) qualora l'attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1.1.2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le Stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l'obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di svolgimento presso la Soa di riferimento l'istruttoria per l'adeguamento dell'attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità;
c) per l'esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro 50.000 e Euro 1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete all'organo preposto alla collaudazione dei lavori accertare che l'impresa esecutrice produca una dichiarazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
© Riproduzione riservata
L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dispone che:
a) le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle SOA a far data dal 1.01.2006 dovranno essere rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore alla III, solo ove l'impresa dimostri il conseguimento della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria OS12;
b) qualora l'attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1.1.2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le Stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l'obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di svolgimento presso la Soa di riferimento l'istruttoria per l'adeguamento dell'attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità;
c) per l'esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro 50.000 e Euro 1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete all'organo preposto alla collaudazione dei lavori accertare che l'impresa esecutrice produca una dichiarazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
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