CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
27/08/2007
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 206/E del 3 Agosto
2007 recante: “Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
Interpretazione dell’art. 1 della Legge n. 449 del 1997:
coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e su parti
comuni.” ha chiarito un dubbio sul limite di spese agevolabili
nascente per effetto di lavori effettuati, da un medesimo soggetto,
sia su parti comuni che sulla singola abitazione.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori sulle parti comuni dell'edificio non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati nel proprio appartamento.
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997, e successive proroghe e modifiche consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari.
Successivamente, l'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), stabilisce, tra l'altro, che “sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 % delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007”
In particolare l’Agenzia precisa che:
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L’Agenzia delle entrate ha precisato che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori sulle parti comuni dell'edificio non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati nel proprio appartamento.
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997, e successive proroghe e modifiche consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari.
Successivamente, l'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), stabilisce, tra l'altro, che “sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 % delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007”
In particolare l’Agenzia precisa che:
- la detrazione collegata ai lavori condominiali è del tutto autonoma (anche con riferimento ai limiti di spesa) da quella spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari;
- anche alla luce delle nuove regole introdotte dall'art. 35, comma 35-quater del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge 248 del 4 agosto 2006, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo.
A cura di Paolo
Oreto
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