CHIARIMENTI MINISTERIALI
18/04/2006
L’agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 3 aprile ha
fornito chiarimenti sulla decorrenza dell’aumento dell’imposta di
bollo e degli importi fissi dell’imposta di registro, imposte
ipotecaria e catastale.
Imposta di bollo
Con il Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 sono stati aggiornati gli importi fissi, con effetto dal 1° giugno 2005 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 300, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) e sono state introdotte, quindi, alcune modifiche che assumono particolare interesse per o professionisti e le imprese del settore edile.
Con l’articolo 1 del citato DM 24 maggio 2005 ha, è stato previsto, tra l’altro:
Riteniamo, pertanto, utile fornire uno schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.97/E del 27 marzo 2002.
Atti soggetti a bollo sin dall’origine nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio (1)
(Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
(Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
elaborati grafici progettuali;
piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della legge n. 109/1994;
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso(2) nella misura di Euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione
(Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
(2)Si ha "caso d’uso" quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art.2, D.P.R. 642/1972)
La circolare 11/E del 3 aprile, conferma che la modifica normativa ha efficacia:
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette) stampati dai rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che:
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Imposta di bollo
Con il Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 sono stati aggiornati gli importi fissi, con effetto dal 1° giugno 2005 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 300, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) e sono state introdotte, quindi, alcune modifiche che assumono particolare interesse per o professionisti e le imprese del settore edile.
Con l’articolo 1 del citato DM 24 maggio 2005 ha, è stato previsto, tra l’altro:
- l’aumento dell’importo dell’imposta in misura fissa da 11 euro a 14,62 euro;
- l’aumento del valore dell’imposta stabilito dall’articolo 28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i disegni, modelli, calcoli etc, da 0,31 euro a 0,52 euro.
Riteniamo, pertanto, utile fornire uno schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.97/E del 27 marzo 2002.
Atti soggetti a bollo sin dall’origine nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio (1)
(Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
- capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato.);
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbale di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.
(Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
elaborati grafici progettuali;
piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della legge n. 109/1994;
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso(2) nella misura di Euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione
(Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di rate;
- conto finale dei lavori e relativa relazione.
(2)Si ha "caso d’uso" quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art.2, D.P.R. 642/1972)
La circolare 11/E del 3 aprile, conferma che la modifica normativa ha efficacia:
- quando l’imposta è dovuta sin dall’origine, per tutti gli atti posti in essere a partire dal 1° giugno 2005;
- quando l’imposta è dovuta in caso d’uso, la modifica ha effetto qualora l’ "uso" (ossia la presentazione degli atti per la registrazione) si verifica a partire dal 1° giugno 2005, indipendentemente dalla data in cui gli atto stessi sono formati.
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette) stampati dai rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che:
- si può omettere l’annullamento del contrassegno (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972), poiché lo stesso contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, salve però le ipotesi in cui l’annullamento è da ritenersi obbligatorio in quanto la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali);
- i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto D.P.R. che dispone "Per gli atti soggetti a bollo fin dall`origine l`applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione". Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all`utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi;
- deve ammettersi la possibilità di richiedere l’emissione di contrassegni di qualsiasi importo. Gli stessi contrassegni possono essere utilizzati anche ad integrazione delle marche da bollo tradizionali.
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