CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO
17/11/2006
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 30 del 3 novembre
scorso avente per oggetto “Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e
s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote
(trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.”
interviene sull’argomemto in risposta alle numerose richieste di
chiarimenti riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in
relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune
attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota.
Ricordiamo che il citato articolo 37-quater del D.Lgs. n. 626/1994 è stato introdotto dal D.Lgs. n. 235/2003 e che la norma, entrata in vigore dal 19 luglio 2005, prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro provveda a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio adoperato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 25 del 2006.BR>
La circolare conferma che i ponteggi su ruote, comunemente denominate trabattelli, sono ricomprese nel campo di applicazione del citato articolo 36 ma, per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S, si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante dell’attrezzatura, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
In riferimento, poi, alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio non si ritiene indispensabile la partecipazione ai corsi previsti per i montatori dei ponteggi a tubi e giunti e a telaio ma si prevede che la formazione possa essere fornita direttamente dal datore di lavoro in riferimento a quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/1994.
Nella circolare è, anche, precisato che:
© Riproduzione riservata
Ricordiamo che il citato articolo 37-quater del D.Lgs. n. 626/1994 è stato introdotto dal D.Lgs. n. 235/2003 e che la norma, entrata in vigore dal 19 luglio 2005, prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro provveda a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio adoperato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 25 del 2006.BR>
La circolare conferma che i ponteggi su ruote, comunemente denominate trabattelli, sono ricomprese nel campo di applicazione del citato articolo 36 ma, per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S, si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante dell’attrezzatura, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
In riferimento, poi, alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio non si ritiene indispensabile la partecipazione ai corsi previsti per i montatori dei ponteggi a tubi e giunti e a telaio ma si prevede che la formazione possa essere fornita direttamente dal datore di lavoro in riferimento a quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/1994.
Nella circolare è, anche, precisato che:
- i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono esclusi dal campo di applicazione della norma;
- i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di cui al DPR n. 459/1996 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell’Allegato 1 al DP. n. 459/1996) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura e le istruzioni per l’addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/1994;
- i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al DPR n. 164/1956 che, all’articolo 25 definisce le regole per il montaggio dei ponti mentre, per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94.
- il termine di due anni per la partecipazione ai corsi decorre dalla data del 26 gennaio 2006 e non dal 19 luglio 2005, come potrebbe apparire dalla lettura del D.Lgs. n. 235/2003;
- la pregressa esperienza biennale o triennale che consente l’attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi in attesa della partecipazione al corso di formazione, può essere autocertificata dal lavoratore stesso;
- i semplici utilizzatori dei ponteggi non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al piu` volte citato Accordo Stato-Regioni.
A cura di Paolo
Oreto
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