CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire e perizie giurate di pratiche di sanatoria edilizia: a Catania obbligatorio pagare la parcella del professionista
01/03/2019
La pubblicazione in Gazzetta della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale" ha già innescato in Sicilia le prime disposizioni di servizio sull'obbligo dei pagamenti dei professionisti.
La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Decoro Urbano del Comune di Catania ha già emanato la prima disposizione di servizio, disponendo che tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute dal 27/02/2019, dovranno essere corredate:
- dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo;
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Le istanze di pratiche edilizie pervenute in assenza della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente dovranno essere oggetto di richiesta di integrazione documentale, da annotare nella scheda istruttoria del fascicolo edilizio. Tale richiesta di integrazione sospende il completamento dell'iter amministrativo del procedimento edilizio, nonché tutti gli adempimenti e le finalità derivanti dalla medesima istanza, fino all'avvenuta consegna della dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.
Al primo banco di prova sembrerebbe, dunque, che i dubbi sull'applicabilità dell'art. 36 della Legge n. 1/2019 della Regione Siciliana anche a segnalazioni e certificazioni siano stati immediatamente risolti al Comune di Catania. Ricordiamo, infatti, i nostri dubbi relativi al fatto che la norma prevede che la disposizione a tutela dei professionisti sia applicabile alle "istanze presentate all'amministrazione", mentre segnalazioni e certificazioni non sono istanze ma atti che redige direttamente il professionista. Il comma 2 dell'articolo 36 prevede, infatti, che "L'amministrazione, al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente", SCIA, SCA, CILA e CIL non sono però titoli rilasciati dall'amministrazione.
Ma al di là dei dubbi interpretativi riteniamo cosa buona e giusta il pagamento delle spettanze prima del rilascio dei titoli edilizi, perché è una norma a tutela dei professionisti, che dovrebbe evitare l'evasione fiscale e che certamente potrebbe evitare di ricorrere alla giustizia ordinaria per ottenere quello che è un sacrosanto diritto di tutti: il pagamento del proprio lavoro.
In allegato la disposizione di servizio del Comune di Catania.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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