CIP 6: modalità di regolazione dei conguagli del Costo Evitato del Combustibile (CEC) per l'anno 2010 e 2011
07/12/2012
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 novembre
2012 ("DM 20 novembre 2012"), recante nuove
modalità per la determinazione, a partire
dall'anno 2010, del valore di conguaglio della
componente del costo evitato di
combustibile (CEC) di cui al
provvedimento Cip 6/92, attua la proposta formulata dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas nell'ambito della PAS 9/10, ai
sensi dell'articolo 30, comma 15 della legge 23 luglio 2009 n.
99.
Valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010
Come stabilito dall'articolo 1 del DM 20 novembre 2012, a partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra:
a) il prezzo medio del combustibile convenzionale espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 2 del DM 20 novembre 2012
e
b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del DM 20 novembre 2012.
Il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale per l'anno 2010 è pari a 29,05 c€/mc (come stabilito dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2011).
Conseguentemente il valore della componente CEC per l'anno 2010 risulta pari a:
Come stabilito dall'articolo 6, comma 2 del DM 20 novembre 2012, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2011, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari a:
Modalità di regolazione dei conguagli relativi all'aggiornamento della componente CEC per gli anni 2010 e 2011
I produttori interessati dall'aggiornamento della componente CEC per gli anni 2010 e 2011 devono procedere all'emissione di fatture e/o note di credito per i relativi conguagli, avendo cura di emettere documenti distinti per singolo anno e per ciascun impianto nella propria titolarità.
Si precisa che la fatturazione dei conguagli relativi agli anni 2010 e 2011, nonché la successiva regolazione, deve avvenire contestualmente per ciascun impianto nella titolarità del produttore. Nel caso di fatturazione parziale e, in particolare, nel caso in cui il produttore non proceda all'emissione delle note di credito dovute, il GSE si riserva di trattenere dai pagamenti spettanti al produttore gli importi da recuperare per effetto dell'aggiornamento del CEC.
Il GSE invierà comunque una lettera a ciascun produttore interessato dagli aggiornamenti del valore di CEC di cui al DM 20 novembre 2012, in cui verrà riportato, per ciascun impianto, il dettaglio dei conguagli da regolare con riferimento agli anni 2010 e 2011.
Si segnala infine che, come stabilito dall' articolo 6, comma 3 del DM 20 novembre 2012, il valore del CEC di acconto per l'anno 2012, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011.
In seguito alla pubblicazione da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) dei valori di acconto per l'anno 2012, il GSE procederà con una successiva news a fornire le indicazioni per la fatturazione dei conguagli relativi all'energia ceduta dagli impianti Cip 6 nell'anno 2012.
Fonte: GSE
© Riproduzione riservata
Valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010
Come stabilito dall'articolo 1 del DM 20 novembre 2012, a partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra:
a) il prezzo medio del combustibile convenzionale espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 2 del DM 20 novembre 2012
e
b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 del DM 20 novembre 2012.
Il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale per l'anno 2010 è pari a 29,05 c€/mc (come stabilito dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2011).
Conseguentemente il valore della componente CEC per l'anno 2010 risulta pari a:
- 29,05 c€/mc x 0,227 mc/kWh = 6,59 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 20 novembre 2012;
- 29,05 c€/mc x 0,215 mc/kWh = 6,25 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del DM 20 novembre 2012;
- 29,05 c€/mc x 0,207 mc/kWh = 6,01 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del DM 20 novembre 2012;
- 29,05 c€/mc x 0,199 mc/kWh = 5,78 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del DM 20 novembre 2012.
Come stabilito dall'articolo 6, comma 2 del DM 20 novembre 2012, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2011, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari a:
- 7,98 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 20 novembre 2012;
- 7,56 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del DM 20 novembre 2012;
- 7,28 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del DM 20 novembre 2012;
- 6,99 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del DM 20 novembre 2012.
Modalità di regolazione dei conguagli relativi all'aggiornamento della componente CEC per gli anni 2010 e 2011
I produttori interessati dall'aggiornamento della componente CEC per gli anni 2010 e 2011 devono procedere all'emissione di fatture e/o note di credito per i relativi conguagli, avendo cura di emettere documenti distinti per singolo anno e per ciascun impianto nella propria titolarità.
Si precisa che la fatturazione dei conguagli relativi agli anni 2010 e 2011, nonché la successiva regolazione, deve avvenire contestualmente per ciascun impianto nella titolarità del produttore. Nel caso di fatturazione parziale e, in particolare, nel caso in cui il produttore non proceda all'emissione delle note di credito dovute, il GSE si riserva di trattenere dai pagamenti spettanti al produttore gli importi da recuperare per effetto dell'aggiornamento del CEC.
Il GSE invierà comunque una lettera a ciascun produttore interessato dagli aggiornamenti del valore di CEC di cui al DM 20 novembre 2012, in cui verrà riportato, per ciascun impianto, il dettaglio dei conguagli da regolare con riferimento agli anni 2010 e 2011.
Si segnala infine che, come stabilito dall' articolo 6, comma 3 del DM 20 novembre 2012, il valore del CEC di acconto per l'anno 2012, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011.
In seguito alla pubblicazione da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) dei valori di acconto per l'anno 2012, il GSE procederà con una successiva news a fornire le indicazioni per la fatturazione dei conguagli relativi all'energia ceduta dagli impianti Cip 6 nell'anno 2012.
Fonte: GSE
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