CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
10/11/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2006 è stata
pubblicata lam Circolare 3 novembre 2006, n. 1733 del Ministero
delle Infrastrutture recante: “Articolo 36-bis del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 448, recante: Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro”. La circolare interviene sul problema sulla possibilità di
adozione del provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito
dei cantieri edili dando utili indicazioni in merito:
Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del provvedimento interdittivo, nella circolare viene precisato che il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità:
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
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- all’individuazione degli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
- fornendo indicazioni di massima sulle modalità operative.
Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del provvedimento interdittivo, nella circolare viene precisato che il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità:
- che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
- che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
A cura di Paolo
Oreto
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