CIRCOLARE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
22/11/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 di ieri 21 novembre è stata
pubblicata la circolare del Ministero delle Infrastrutture 16
novembre 2007, n. 2473 recante “Affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura”.
La circolare, al fine di fornire uniformità ed omogeneità di comportamenti, ha lo scopo di dare ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte.
Nella circolare, dopo le necessarie premesse, vengono trattati dettagliatamente i seguenti argomenti:
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del DPR n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal DLGS n. 113/2007, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; nella circolare viene, anche, posta l’attenzione, sinteticamente, alle modalità operative di applicazione dei principi precedentemente individuati.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del DPR n. 554/1999. Si sottolinea l'importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all'art. 66 del DPR n. 554/1999.
Per quanto concerne la disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione dell'oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti. In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall'art. 71, comma 2, del DPR n. 554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del DPR n. 554/1999, la circolare suggerisce l'opportunità, in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta o negoziata, l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione. Per quanto attiene alle modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute adeguate. ”.
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La circolare, al fine di fornire uniformità ed omogeneità di comportamenti, ha lo scopo di dare ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte.
Nella circolare, dopo le necessarie premesse, vengono trattati dettagliatamente i seguenti argomenti:
- la disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- la disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del DPR n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal DLGS n. 113/2007, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; nella circolare viene, anche, posta l’attenzione, sinteticamente, alle modalità operative di applicazione dei principi precedentemente individuati.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del DPR n. 554/1999. Si sottolinea l'importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all'art. 66 del DPR n. 554/1999.
Per quanto concerne la disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione dell'oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti. In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall'art. 71, comma 2, del DPR n. 554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del DPR n. 554/1999, la circolare suggerisce l'opportunità, in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta o negoziata, l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione. Per quanto attiene alle modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute adeguate. ”.
A cura di Paolo
Oreto
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