CIRCOLARE SUI CONTENUTI DEL DECRETO CORRETTIVO SULLA SICUREZZA

11/08/2009

Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Il nuovo testo normativo, che entrerà in vigore il 20 agosto 2009, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, e introduce, nel complesso, notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all’apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale. Permangono tuttavia alcune criticità che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.
Qui di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo I.

Per quanto riguarda il Titolo IV, si riporta in allegato un apposito schema esplicativo degli interventi del legislatore.

TITOLO I
Diversamente da quanto inserito nel testo del decreto correttivo approvato in data 27 marzo u.s. dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, anche grazie agli interventi posti in essere dall’Ance, prevedendo come in origine la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento de quo.
Con riferimento alla reiterazione, nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.
L’aver sanato una violazione non libera quindi l’impresa dall’essere assoggettata al provvedimento sospensivo nel caso in cui, nel quinquennio successivo alla prima contestazione, questa commetta più violazioni che abbiano la stessa indole della prima.

L’ultima versione del correttivo, entrata al Consiglio dei Ministri, chiarisce anche l’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo, che viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Si rammenta in proposito, che già la lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/07 aveva evidenziato che tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento circoscrivendone gli effetti sospensivi.

Una ulteriore novità che ha interessato l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, si ricorda, segue la misura principale della sospensione. Il testo novellato infatti ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In attesa del decreto che definirà in modo specifico quali siano le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, permane nel testo il riferimento all’allegato I che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati. In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione); inoltre è stato specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso. Anche con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee elettriche e la presenza di conduttori nudi in tensione costituiscono gravi violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.
Infine il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.

La disposizione concernente la data certa del documento di valutazione dei rischi, in virtù del carattere dinamico dello stesso, è stata integrata dalla previsione che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione di questo da parte del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, e del medico competente ove nominato.

Numerose le modifiche apportate dal legislatore alle norme contenute nell’art. 18 del Testo Unico.
In tema di sorveglianza sanitaria si prevede che il datore di lavoro invii i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Si tratta di una previsione nuova, che impone al datore di lavoro di conoscere la programmazione sanitaria predisposta dal medico competente.
In secondo luogo si prevede, opportunamente, che il datore di lavoro comunichi al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria, anche in considerazione degli obblighi che il medico ha all’atto della cessazione del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore (es. consegna di copia della cartella sanitaria).

Il legislatore ha, poi, risolto la questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (e del DUVRI) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento va consegnato al RLS e deve essere consultato in azienda.
Si prevede, poi, espressamente che il documento può essere tenuto su supporto informatico (art. 53 del T.U.).
Per la comunicazione dei nominativi degli RLS/RLST all’Inail (e, per il suo tramite, al SINP) il datore di lavoro dovrà adottare esclusivamente strumenti informatici e, in fase di prima applicazione, dovrà comunicare i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati.

Una particolare novità riguarda l’inserimento della previsione che attribuisce l’esclusiva responsabilità dei soggetti diversi dal datore di lavoro e dirigenti, qualora la mancata attuazione degli obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro. Al riguardo si evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole “unicamente” e “in difetto di vigilanza” per le quali saranno necessari specifici ed opportuni chiarimenti.

Gli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto di appalto indicati all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 sono estesi, con la nuova formulazione, oltre che ai lavori, anche a servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.

Viene anche precisato che il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all’evoluzione dei lavori.
Il legislatore ha poi previsto alcune ipotesi nelle quali viene meno l’obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Quest’ultima disposizione opera a condizione che le attività ora indicate non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell’allegato XI del T.U.

Una ulteriore disposizione chiarificatrice è relativa all’individuazione dell’esatto riferimento dei costi da indicare nei contratti di appalto relativi alle interferenze. La previsione del T.U. secondo cui nel contratto di appalto devono essere indicati “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” viene sostituita con il più preciso obbligo di indicare i costi delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l’accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.

Una novità assoluta ha interessato l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 in cui viene introdotto, ai fini della qualificazione delle imprese edili, uno strumento che consente la continua verifica dell’idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del settore attraverso l’istituzione di un sistema di punteggio iniziale che misuri il grado di idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema, c.d. patente a punti, che è stato inserito solo pochi giorni prima che il testo venisse inviato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, non è ancora operativo ed ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando ulteriormente lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.
In via informale, il Ministero si è già impegnato a far partecipare l’Ance ai lavori per la definizione delle modalità di attuazione di tale sistema che, come detto, sarà reso operativo solo a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 12 mesi.

In merito alle modifiche all’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) desta qualche perplessità l’inserimento della previsione, non presente nello schema approvato in prima lettura, secondo la quale il datore di lavoro deve tener conto, ai fini della valutazione dei rischi, della specifica “tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. Non è chiaro come possa la tipologia contrattuale influire sulla valutazione del rischio, che è necessariamente un fatto oggettivo.
Positiva, invece, la previsione di condizionare la valutazione del rischio stress lavoro correlato alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. L’obbligo di valutazione decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni e, comunque, in assenza di queste, entro l’1 agosto 2010.

Il legislatore ha inserito nuove previsioni in tema di elaborazione della valutazione dei rischi: la prima è rivolta ai datori di lavoro che costituiscono una nuova impresa. In tali casi dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi (nel seguito DVR) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La seconda è rivolta invece a tutti i datori di lavoro che, in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, dovranno aggiornare il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Si segnala, inoltre, che anche i datori di lavoro delle imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il 31.12.2010. Questo aspetto è positivo poiché il D.Lgs. n. 81/08 precludeva tale possibilità alle imprese edili.

Relativamente alla formazione, è stata accolta la proposta che consente alle imprese di scegliere alternativamente di far svolgere la formazione del preposto presso l’impresa, oppure presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 del Testo Unico, ove presenti.

Le modifiche apportate all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 legittimano la scelta del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica preventiva durante la fase preassuntiva.
Novità sono state introdotte in merito alla sorveglianza sanitaria finalizzata all’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2009, la Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, dovrà emanare un accordo volto a rivisitare le modalità di tali controlli.

In riferimento all’art. 42 del Testo Unico è stata eliminata l’incongruenza di dover adibire il lavoratore inidoneo a mansioni superiori in caso di inidoneità accertata dal medico competente.
I numerosi solleciti effettuati dall’ANCE hanno consentito, inoltre, di introdurre una importante modifica al testo del D.Lgs. n. 81/08 in riferimento al finanziamento del Fondo di cui all’art. 52 del Testo unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente il settore dell’edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di pariteticità o di rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, dal finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità.

In riferimento all’art. 51 del Testo Unico, viene confermata la previsione che accoglie le indicazioni contenute nella Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, relativamente all’attività di vigilanza, che potrà tenere conto, ai fini della programmazione della propria attività, della presenza degli organismi paritetici. Sotto il profilo più strettamente operativo, si evidenzia che viene introdotto l’obbligo di comunicazione all’INAIL da parte degli organismi paritetici dei nominativi delle imprese che hanno aderito agli stessi nonché il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Sempre con riferimento alle modifiche apportate all’art. 51 del Testo Unico, si rileva che in una delle ultime versioni del correttivo era stata introdotta la previsione che attribuiva agli organismi paritetici il compito di verificare periodicamente la funzionalità degli RLST. L’intervento dell’Ance, che ha evidenziato nelle sedi opportune che il ruolo di controllore non rientra nei compiti degli organismi paritetici, ha scongiurato che tale previsione venisse recepita nell’ultima versione del testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

E` stata confermata la volontà del legislatore di voler modificare l’apparato sanzionatorio, riducendo consistentemente le sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore, che vengono in gran parte dei casi dimezzate.
Al riguardo, si evidenzia che la pena esclusiva dell’arresto è contemplata, diversamente da quanto disciplinato dal testo entrato in vigore il 15 maggio 2008, solo nei due seguenti casi specifici:
  • nel caso di omessa effettuazione ed elaborazione della valutazione dei rischi, per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno;
  • per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, si conferma il recepimento della nuova previsione relativa all’art. 302 del T.U., che definisce le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto.
Il legislatore ha circoscritto la conversione dell’arresto in ammenda, con un importo minimo fissato in 2000 euro invece di 8000 euro come previsto nel D.Lgs. n. 81/08, esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici mesi, escludendo comunque la suddetta conversione quando la violazione abbia contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale che abbia comportato l’incapacità del lavoratore per un periodo superiore ai 40 giorni.

Fonte: www.ance.it

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