CNI e formazione continua: Gli Ordini devono garantire la concorrenza

21/05/2013

Tra gli interventi di riforma che hanno interessato la materia delle professioni regolamentate a seguito della "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" disposta dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148) e dal relativo regolamento di delegificazione, approvato con D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, figura l'introduzione dell’obbligo della cd. "formazione continua".
Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri interviene sull'argomento con una nota in cui tratta "L'estensione dell’obbligo della formazione continua agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri".

Nella nota in argomento il Centro studi precisa che "E' evidente, pertanto, che se, per un verso, l'esigenza di assicurare il costante aggiornamento professionale è certamente da collegare all’esercizio in concreto delle attività che formano oggetto della professione di ingegnere, per altro verso, la medesima esigenza appare rivolta a qualificare in sé le funzioni di promozione e tutela del titolo professionale di ingegnere da parte dell'Ordine. In altri termini, essendo l'Ordine degli Ingegneri (nelle sue diverse articolazioni territoriali) l'ente-soggetto - rilevante sul piano pubblicistico - al quale è demandato il compito di vigilare sull'esercizio della professione, non sembra errato ritenere che dal semplice fatto dell'appartenenza all'Ordine possa derivare un obbligo di aggiornamento professionale a carico dell'iscritto.".
Nella stessa nota viene, anche, precisato che mentre l'obbligo generale di aggiornamento a carico degli iscritti potrebbe essere assolto semplicemente mediante la frequenza di corsi (o altre attività analoghe) relativi alle materie dell'ordinamento e della deontologia professionale, quello specifico posto a carico dei professionisti dovrebbe riguardare, nei rispettivi ambiti di attività, anche gli aspetti legati al concreto esercizio della professione di ingegnere e qualora tale distinzione fosse ritenuta rilevante e conforme alle previsioni, sembra giusto prevedere che un soggetto che risulti semplicemente iscritto all'Albo degli ingegneri senza esercitare la professione per un certo periodo di tempo più o meno lungo (ad es., tre anni) sia tenuto a dimostrare il possesso di determinato conoscenze e, quindi, ad aggiornarsi in modo corrispondente, nel caso in cui decida di abbandonare lo stato di "inattività" e intraprendere l'esercizio dell’attività professionale.

Ricordiamo, anche, che la Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Ordini professionali quando erogano le attività formative sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.
In concreto non potranno limitare artificiosamente l'accesso al mercato dei servizi di formazione, attribuendo solo a se stessi la facoltà di erogare una parte rilevante delle attività formative corrispondenti ovvero rendendo gravosa l'organizzazione di queste attività da parte di soggetti concorrenti.

A cura di Gabriele Bivona


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