CODICE APPALTI: PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA GARA DI IMPRESE IN SITUAZIONI DI CONTROLLO

10/12/2009

Sul supplemento ordinario n. 215 alla Gazzetta ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 scorso è stata pubblicata la legge 20 novembre 2009, n. 166 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".
La legge in argomento ha modificato, tra l’altro, la disciplina che regola le situazioni di controllo tra le imprese partecipanti alle gare e per aver parzialmente riformato il settore dei servizi pubblici locali.
Le principali novità della legge n. 166 sono le seguenti.

Situazioni di controllo
La nuova disciplina, che dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in merito all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto, modificando alcune disposizioni vigenti è applicabile ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (26 settembre 2009) e prevede che i concorrenti presentino in sede di gara una delle due seguenti dichiarazioni:
  • di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 codice civile con alcuno dei partecipanti alla gara;
  • di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 codice civile e di avere formulato la propria offerta autonomamente, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione di controllo.
Quest'ultima dichiarazione dovrà essere integrata, in busta chiusa, da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta. La stazione appaltante esclude, dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, i concorrenti le cui offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Servizi pubblici locali
Nella legge viene prevista la possibilità di affidamento diretto a società miste, a condizione che sia prevista una partecipazione del socio privato non inferiore al 40 e che tale socio sia selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
Il cosiddetto affidamento in house (società a capitale interamente pubblico in cui l’ente locale eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi interni) è limitato a situazioni eccezionali, ove, per particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto ambientale, non sia possibile il ricorso al mercato.
Nel caso di affidamenti dei servizi pubblici locali in house, la scelta dovrà essere motivata, avere adeguata pubblicità ed è richiesto un parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le società che gestiscono servizi locali non possono, comunque, acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né indirettamente, né partecipando a gare. Particolari disposizioni sono contenute nella legge per la gestione del regime transitorio.

In allegato il testo della legge n. 166 di conversione, del decreto-legge n. 135 coordinato ed il testo degli articoli 34, 38 e 49 del Codice dei contratti con le modifiche introdotte.

A cura di Paolo Oreto


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