COMMISSIONE PARITETICA CASSE EDILI

21/02/2006

La Commissione paritetica per le Casse edili con nota del 9 febbraio indirizzata a tutte le Casse edili fornisce interessanti chiarimenti e risposte ai quesiti prospettati da diverse casse edili con riferimento ai criteri relativi al Durc contenuti nelle delibere del Comitato della bilateralità.

Con la nota viene precisato che:
- nei lavori privati il durc deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere e, quindi, anche dalle eventuali imprese subappaltatrici;
- nelle opere pubbliche il durc si accompagna a tutte le fasi dell'attività delle imprese precisando che per la partecipazione alle gare è sufficiente l'autodichiarazione di regolarità dell'impresa salvo che leggi regionali prevedano il durc anche per la partecipazione alle gare;
- salvo che per i pagamenti dei SAL e degli stati finali delle opere pubbliche, il durc riguarda la posizione di regolarità dell'impresa verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
- per i pagamenti relativi ai lavori pubblici sia per l'impresa appaltatrice che per l'eventuale impresa subappaltatrice è competente al rilascio del durc unicamente la Cassa edile del territorio di esecuzione dei lavori;
- l'eventuale irregolarità dell'impresa subappaltatrice può essere sanata attraverso l'intervento solidaristico dell'impresa aggiudicataria.

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