COMUNICAZIONI STAZIONI APPALTANTI

14/04/2006

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con un comunicato del Presidente datato 3 Aprile, ha chiarito che le stazioni appaltanti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all’Autorità le comunicazioni relative ai fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l’esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla Autorità stessa entro il termine indicato nel comunicato in data 08 giugno 2005 e che in caso di ritardo nell’adempimento l’Autorità provvederà ad attivare il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 della legge n° 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Tra gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sono ricordati quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
  • art. 24, comma 2, della Legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del Regolamento, relativi a "Comunicazione all’Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata";
  • art. 89, comma 3, del Regolamento, relativo a "Comunicazione all’Osservatorio dell’esclusione di offerte non congrue";
  •  art. 129, comma 11, del Regolamento, relativo a "Comunicazione all’Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate";
  • art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a "Comunicazione all’Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale".
Nel comunicato viene precisato, altresì, che dall’8 giugno 2005 l’Autorità ha disposto un’apposita procedura informatica di caricamento dati per la trasmissione on-line all’Autorità stessa e all’Osservatorio delle informazioni richieste e che ciascuna comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Comunicazione .rtf