CONCESSIONE AREE DEMANIALI
24/01/2006
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 52 del 2 dicembre 2005, la legge regionale 29 novembre 2005, n.
15 recante Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni
demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo. Il provvedimento normativo consta
di 13 articoli di cui i primi cinque individuano i seguenti temi di
rilievo per la gestione delle coste:
1.esercizio delle attività nei beni demaniali marittimi;
2.periodo di gestione degli stabilimenti balneari;
3.suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali;
4.piano di utilizzo delle aree demaniali marittime;
5.piani di spiaggia e quota di fruizione pubblica. L'esercizio di attività nei beni demaniali marittimi è subordinato alla concessione che sono rilasciate con licenza per una durata di sei anni e rinnovabili almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.
Le concessioni oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento,noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco,cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato,dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
© Riproduzione riservata
1.esercizio delle attività nei beni demaniali marittimi;
2.periodo di gestione degli stabilimenti balneari;
3.suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali;
4.piano di utilizzo delle aree demaniali marittime;
5.piani di spiaggia e quota di fruizione pubblica. L'esercizio di attività nei beni demaniali marittimi è subordinato alla concessione che sono rilasciate con licenza per una durata di sei anni e rinnovabili almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.
Le concessioni oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento,noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco,cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato,dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
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