CONCORSI E QUALITA’
22/05/2006
Raffaele Sirica Presidente del Consiglio nazionale architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori interviene sul problema
relativo alla libera concorrenza dei progetti che,da sempre, è
garantita attraverso il sistema dei concorsi di idee e di
progettazione.
"I concorsi di idee e di progettazione sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, ...un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi".
Seppur con numerose pressioni del Cnappc, il governo che ha emanato il nuovo codice degli appalti non ha tenuto in considerazione il principio del'incompatibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione a favore di uno stesso sogetto, dando, invece, ampia lbertà all’appalto integrato
Oggi, con l’appalto integrato, la figura di progettista ed esecutore dei lavori possono coincidere e ciò porta a pensare che con questo venga meno il principio della libera concorrenza, anche se, in verità il sistema dell'appalto integrato tenta di garantire proprio tale principio.
In quest'ottica si colloca l'articolo 112 del codice degli appalti che, al comma 3 recita: "Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
Tutto a favore della qualità delle architetture, nello stimolo del rispetto dei tempi di esecuzione e del contenimento dei costi di realizzazione.
© Riproduzione riservata
"I concorsi di idee e di progettazione sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, ...un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi".
Seppur con numerose pressioni del Cnappc, il governo che ha emanato il nuovo codice degli appalti non ha tenuto in considerazione il principio del'incompatibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione a favore di uno stesso sogetto, dando, invece, ampia lbertà all’appalto integrato
Oggi, con l’appalto integrato, la figura di progettista ed esecutore dei lavori possono coincidere e ciò porta a pensare che con questo venga meno il principio della libera concorrenza, anche se, in verità il sistema dell'appalto integrato tenta di garantire proprio tale principio.
In quest'ottica si colloca l'articolo 112 del codice degli appalti che, al comma 3 recita: "Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
Tutto a favore della qualità delle architetture, nello stimolo del rispetto dei tempi di esecuzione e del contenimento dei costi di realizzazione.
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