CONDONO LEGITTIMO PER IL CONSIGLIO DI STATO

14/01/2008

La quarta sezione del Consiglio di stato, con sentenza n. 6332 del 10 dicembre 2007 ha dichiarato legittimo rilasciare il condono edilizio nonostante ci sia la violazione delle distante legali.
Il comune, infatti, quando rilascia un condono non è tenuto a considerare i rapporti esistenti tra privati.
Il fatto si riferisce ad un ricorso presentato da due privati contro la decisione di rilasciare il condono in favore della proprietaria di un appartamento, confinante con l’abitazione dei due predetti, per la costruzione di un terrazzo in quanto venivano violati i diritti di terzi e soprattutto le distanze minime legali.

La sentenza di primo grado aveva dato ragione ai due privati provocando il ricorso in appello sia della proprietaria che dell’amministrazione locale che sostenevano l’obbligatorietà del rilascio del titolo edilizio in sanatoria straordinaria ex art. 32 del decreto legge n. 269/2003.
Il Consiglio di stato ha, quindi, dato parere favorevole al rilascio del condono poiché, per l’art. 11 del Testo unico dell’edilizia, la rilevanza giuridica del condono straordinario si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico e non si stende ai rapporti tra privati.
La conseguenza di questa sentenza è la seguente: l’autore dell’abuso, quindi, può usufruire del permesso anche se si violano le distanze minime legali, il comune si può disinteressarsi della vicenda e il terzo leso, se non ha subito pregiudizio dal rilascio del titolo, può ottenere tutela davanti al giudice.

A cura di Paola Bivona


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