CONFERENZA UNIFICATA MERCOLEDI’ PROSSIMO
24/04/2009
Ancora una novità sull’ultima versione del decreto legata alla
compravendita dei nuovi edifici che dovrà riportare l’estremo
del certificato di collaudo statico dell’immobile.
Il nuovo schema di disegno di legge sul “Piano Casa” è stato trasmesso alla Conferenza unificata già convocata per mercoledì prossimo 28 aprile alle ore 17,00.
Successivamente al preconsiglio dei Ministri della settimana scorso, il decreto legge è stato aggiornato ed ora, nella sua versione finale che contiene alcune novità formali rispetto alla precedente versione, approda alla prossima Conferenza unificata.
Nel dettaglio, nel nuovo testo dell’articolo 2 è prevista una specifica causa di nullità che riguarda le compravendite di nuovi edifici ultimati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge quando gli atti non riportino “per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del certificato di collaudo statico” con la conseguenza del divieto di trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La norma dovrebbe essere valida per tutto il territorio nazionale ma mentre in caso di zone non dichiarate sismiche, facendo riferimento all’articolo 7 della legge n. 1086/1971, basterà un collaudo statico effettuato alla fine dei lavori, nelle zone dichiarate sismiche occorrerà un collaudo statico in corso d’opera che dall’1 luglio prossimo dovrà predisposto con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9 del D.M. 14/1/2008.
Ricordiamo, anche, che nel nuovo testo del decreto legge e, precisamente, nell’articolo 2 dello stesso, viene anticipata dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 l’ultima proroga per le norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 che entreranno in vigore, quindi, l’1 luglio 2009.
Sempre nello stesso articolo 2 viene introdotto l’obbligo che gli interventi di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione di immobili e gli interventi che comunque riguardino parti strutturali di edifici” non potranno essere realizzati e, quindi, non potrà essere esibito alcun premio di cubatura “ove il progettista non abbia documentalmente provato il rispetto della vigente normativa”.
Sembra, quasi, che tutto l’onere di certificare il rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2009 ricada sui progettisti delle opere, senza alcun controllo da parte degli uffici.
La bozza del decreto legge recante Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica e opere pubbliche, allegata alla presente notizia, è composta da 8 articoli e nella stessa è previsto che potranno essere eseguiti senza la necessità di chiedere alcun titolo abilitativi:
© Riproduzione riservata
Il nuovo schema di disegno di legge sul “Piano Casa” è stato trasmesso alla Conferenza unificata già convocata per mercoledì prossimo 28 aprile alle ore 17,00.
Successivamente al preconsiglio dei Ministri della settimana scorso, il decreto legge è stato aggiornato ed ora, nella sua versione finale che contiene alcune novità formali rispetto alla precedente versione, approda alla prossima Conferenza unificata.
Nel dettaglio, nel nuovo testo dell’articolo 2 è prevista una specifica causa di nullità che riguarda le compravendite di nuovi edifici ultimati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge quando gli atti non riportino “per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del certificato di collaudo statico” con la conseguenza del divieto di trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La norma dovrebbe essere valida per tutto il territorio nazionale ma mentre in caso di zone non dichiarate sismiche, facendo riferimento all’articolo 7 della legge n. 1086/1971, basterà un collaudo statico effettuato alla fine dei lavori, nelle zone dichiarate sismiche occorrerà un collaudo statico in corso d’opera che dall’1 luglio prossimo dovrà predisposto con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9 del D.M. 14/1/2008.
Ricordiamo, anche, che nel nuovo testo del decreto legge e, precisamente, nell’articolo 2 dello stesso, viene anticipata dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 l’ultima proroga per le norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 che entreranno in vigore, quindi, l’1 luglio 2009.
Sempre nello stesso articolo 2 viene introdotto l’obbligo che gli interventi di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione di immobili e gli interventi che comunque riguardino parti strutturali di edifici” non potranno essere realizzati e, quindi, non potrà essere esibito alcun premio di cubatura “ove il progettista non abbia documentalmente provato il rispetto della vigente normativa”.
Sembra, quasi, che tutto l’onere di certificare il rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2009 ricada sui progettisti delle opere, senza alcun controllo da parte degli uffici.
La bozza del decreto legge recante Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica e opere pubbliche, allegata alla presente notizia, è composta da 8 articoli e nella stessa è previsto che potranno essere eseguiti senza la necessità di chiedere alcun titolo abilitativi:
- i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le opere interne;
- i lavori necessari per l’abattimento delle barriere architettoniche;
- l'istallazione di ascensori, solo se interni agli edifici;
- i mutamenti di destinazione d'uso, che non necessitano di lavori;
- le aree di sosta e di parcheggio;
- l'istallazione dei pannelli solari, fotovoltaici e termici, purché siano senza serbatoio di accumulo ed al di fuori di alcune zone.
A cura di Paolo
Oreto
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