CONSIDERAZIONI, PREOCCUPAZIONI, AUSPICI
12/02/2007
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto
Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante “Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile
2005, n. 62” che introduce alcune modifiche formali e di
dettaglio nel Codice dei contratti ma che continua a rinviare
l’entrata in vigore (ulteriore proroga all’1 agosto 2007) di alcuni
importanti istituti del Codice stesso tra i quali ricordiamo:
In verità l’unica affermazione possibile, a seguito di quanto verificatosi dalla data di pubblicazione del Codice ad oggi è quella di definire il Codice mai attuato nella sua interezza e già superato nei fatti dalla volontà dell’attuale Governo, manifestatasi sin dal giorno del suo insediamento, di renderlo in gran parte non operativo ed a ciò sono volte tutte le vicende verificatesi in questi mesi, alcune pirandelliane, che dimostrano un “accanimento terapeutico” rivolto ad un soggetto (il Codice) che sembra più che un nuovo strumento legislativo, “un morto che cammina”. Ricordiamo, per non andare lontano nel tempo, quanto verificatosi ultimamente sulle ulteriori modifiche al Codice che il Ministro Antonio Di Pietro voleva far rientrare (con una procedura che al mimino potrebbe essere definita audace) all’interno del primo decreto correttivo che aveva già superato i previsti pareri della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed il problema legato al fatto che se non fosse stata emanata un’errata corrige successiva al primo decreto correttivo, il Codice sarebbe entrato in vigore per quindici giorni nella sua interezza. Ma ricordiamo anche i ricorsi, promossi da numerose Regioni, per la declaratoria di illegittimità costituzionale e l’insofferenza del sistema delle autonomie locali ad un Codice che pare tener conto di tutto fuorché dei principi costituzionali in materia di legislazione e di ripartizione delle competenze normative fra Stato e Regioni, le delusioni palesate dal mondo dei professionisti sul problema legato all’appalto integrato che, invece, trova il consenso da parte delle Imprese ed il problema legato alla necessaria predispozione di un regolamento nuovo in sostituzione del precedente di cui al DPR n. 554/1999. Siamo, comunque, fiduciosi e, nella speranza che tutti gli operatori (professionisti, imprese, politici, ecc.) superino quelli che a volte sono falsi preconcetti e non continuino a tirare dalla loro parte una coperta di tessuto non troppo elastico, auspichiamo che nel mondo dei lavori pubblici ritorni quella normalità normativa che è alla base della qualità nella progettazione e nelle realizzazioni.
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- l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3);
- il dialogo competitivo (art. 58);
- l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- le centrali di committenza (art. 33);
- l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f)
In verità l’unica affermazione possibile, a seguito di quanto verificatosi dalla data di pubblicazione del Codice ad oggi è quella di definire il Codice mai attuato nella sua interezza e già superato nei fatti dalla volontà dell’attuale Governo, manifestatasi sin dal giorno del suo insediamento, di renderlo in gran parte non operativo ed a ciò sono volte tutte le vicende verificatesi in questi mesi, alcune pirandelliane, che dimostrano un “accanimento terapeutico” rivolto ad un soggetto (il Codice) che sembra più che un nuovo strumento legislativo, “un morto che cammina”. Ricordiamo, per non andare lontano nel tempo, quanto verificatosi ultimamente sulle ulteriori modifiche al Codice che il Ministro Antonio Di Pietro voleva far rientrare (con una procedura che al mimino potrebbe essere definita audace) all’interno del primo decreto correttivo che aveva già superato i previsti pareri della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed il problema legato al fatto che se non fosse stata emanata un’errata corrige successiva al primo decreto correttivo, il Codice sarebbe entrato in vigore per quindici giorni nella sua interezza. Ma ricordiamo anche i ricorsi, promossi da numerose Regioni, per la declaratoria di illegittimità costituzionale e l’insofferenza del sistema delle autonomie locali ad un Codice che pare tener conto di tutto fuorché dei principi costituzionali in materia di legislazione e di ripartizione delle competenze normative fra Stato e Regioni, le delusioni palesate dal mondo dei professionisti sul problema legato all’appalto integrato che, invece, trova il consenso da parte delle Imprese ed il problema legato alla necessaria predispozione di un regolamento nuovo in sostituzione del precedente di cui al DPR n. 554/1999. Siamo, comunque, fiduciosi e, nella speranza che tutti gli operatori (professionisti, imprese, politici, ecc.) superino quelli che a volte sono falsi preconcetti e non continuino a tirare dalla loro parte una coperta di tessuto non troppo elastico, auspichiamo che nel mondo dei lavori pubblici ritorni quella normalità normativa che è alla base della qualità nella progettazione e nelle realizzazioni.
A cura di Paolo
Oreto
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