CONTRIBUTI PER I COMUNI
22/12/2005
Per fronteggiare l'emergente servizio di smaltimento dei rifiuti
della regione Campania, in attuazione del decreto-legge del 30
novembre 2005, n.245 e per assicurare la regolarità del servizio
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre
2005 disciplina rilevanti aspetti economici e contabili. Di fatto
le precedenti ordinanze commissariali recavano l'obbligo per tutti
i Comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti
urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione
del combustibile derivato dai rifiuti i rifiuti urbani prodotti e
raccolti sul loro territorio. Si è posta successivamente la
necessità di rideterminare la tariffa di smaltimento dei rifiuti
computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e l'importo
dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal
Commissario delegato in sede di fatturazione delle prestazioni
eseguite a favore degli enti beneficiari. Nell’intento di
incrementare i livelli della raccolta differenziata nella regione
Campania, che può essere soddisfatta incentivando i Comuni che
provvedono autonomamente allo smaltimento della frazione
organica.
Si viene a porre perciò una relazione contributiva ai Comuni sedi di termovalorizzatori, e il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell’impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio. Per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantità effettivamente ricevute.
© Riproduzione riservata
Si viene a porre perciò una relazione contributiva ai Comuni sedi di termovalorizzatori, e il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell’impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio. Per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantità effettivamente ricevute.
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