Canone RAI 2020: a quanto ammonta, chi lo paga, chi è esonerato

29/01/2020

Canone RAI: anche per il 2020 i cittadini intestatari di un'utenza elettrica pagheranno il canone di abbonamento alla televisione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica.

  1. A quanto ammonta il Canone RAI 2020
  2. Chi paga il Canone RAI
  3. Chi è esonerato dal pagamento del Canone RAI
  4. Contribuenti con utenza elettrica residenziale
    1. Come si presenta il modello per l'esonero dal Canone RAI
    2. Quando
  5. Cittadini di età superiore a 75 anni
    1. Come si presenta il modello per l'esonero dal Canone RAI
  6. Diplomatici e militari stranieri
  7. Rimborso del canone TV addebitato in bolletta
    1. Come si chiede il rimborso
    2. Motivazioni per il rimborso
    3. Come avviene il rimborso

A quanto ammonta il Canone RAI 2020

Cominciamo subito con una buona notizia, per il 2020 non è stato previsto alcun aumento del Canone RAI che resterà ancora di 90 euro (e con i tempi che corrono questa conferma non può che far piacere!).

Chi paga il Canone RAI

Il Canone RAI è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta, e viene pagato mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Chi è esonerato dal pagamento del Canone RAI

Sono previsti 3 diversi casi in cui è possibile non versare il Canone RAI:

  • contribuenti con utenza elettrica residenziale che non possiedono un apparecchio televisivo sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica;
  • cittadini di età superiore a 75 anni;
  • diplomatici e militari stranieri.

Contribuenti con utenza elettrica residenziale

Nel caso di contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando ogni anno la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello (Quadro A).

Come si presenta il modello per l'esonero dal Canone RAI

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

Quando

I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
  • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per il canone del 2020).

Cittadini di età superiore a 75 anni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Come si presenta il modello per l'esonero dal Canone RAI

Nel caso siano presenti i suddetti requisiti, occorre compilare l'apposito modello e inviarlo in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Rimborso del canone TV addebitato in bolletta

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l'apposito modello. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.

Come si chiede il rimborso

L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. Inoltre, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

Motivazioni per il rimborso

Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

È, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.

Come avviene il rimborso

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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