Cantieri ricostruzione Centro Italia: prorogate al 31 luglio le domande per i fondi INAIL anti Covid-19
di Redazione tecnica - 03/07/2020
Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande per ottenere i contributi INAIL per il contenimento dei rischi di contagio all’interno dei cantieri della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016.
Cantieri ricostruzione Centro Italia: la nuova scadenza per richiedere i fondi INAIL anti Covid-19
A confermarlo è il Decreto del Commissario Straordinario ricostruzione centro Italia 30 giugno 2020, n. 207 recante "Approvazione proroga del termine dell'avviso per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma 2, lettera b) "contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all'interno delle aree interessate dal sisma"" che ha posticipato il termine al prossimo 31 luglio, originariamente previsto per il 30 giugno 2020, per la presentazione da parte delle imprese che operano nei cantieri della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016 delle domande, attraverso Invitalia, per ottenere i contributi INAIL per il contenimento dei rischi di contagio all’interno dei cantieri.
Cantieri ricostruzione Centro Italia e fondi INAIL anti Covid-19: lo stanziamento
Si ricorda che i fondi sono stati messi a disposizione dall’Ordinanza 98 del Commissario Straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 ed ammontano a 20 milioni alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Cantieri ricostruzione Centro Italia e fondi INAIL anti Covid-19: le spese ammissibili
Le spese ammissibili al contributo, per un importo massimo di 10 mila euro ad impresa, e che può arrivare al 100% dei costi sostenuti, sono quelle effettuate e documentate tra il 19 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 per:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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