Caso Catanzaro, MIT: "Contratto gratuito dal punto di vista finanziario ma non economico"

20/10/2017

Il caso Catanzaro approda in Parlamento con l'interrogazione a risposta immediata in VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) presentata dal Deputato Arch. Serena Pellegrino.

L'interrogazione fa presente come il Consiglio di Stato, Sez. V, con la Sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità in capo alla pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito. Come riportato dalla Pellegrino, l'articolo 3, lettera ii), del D.Lgs. n. 50/2016 definisce gli appalti pubblici come " contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi". Secondo i dettati dalle direttive europee, l'onerosità e, quindi, il corrispettivo dell'appalto costituiscono un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta.

"Il Consiglio di Stato - rileva l'interrogazione - adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia ed al contenimento della spesa pubblica ed equipara l'incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un'evidente «utilità» per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica".

Secondo l'interrogazione, l'offerta gratuita di incarichi professionali, nell'ambito di procedure selettive delle pubbliche amministrazioni, prefigurerebbe, una violazione del principio della libera concorrenza che si basa sul confronto comparativo fra offerte di tipo economico. Nella fattispecie, l'offerta al ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa lo standard di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica.

Per tale motivo si è chiesto al Ministro delle Infrastrutture se non intenda assumere urgenti iniziative di carattere normativo al fine di assicurare un'inequivocabile interpretazione della espressione «a titolo oneroso».

La risposta del Ministero delle Infrastrutture

Il Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto del Basso De Caro, avvallando la tesi del Consiglio di Stato, ha risposto che l'affidamento di servizi a titolo gratuito si configura come un contratto a titolo oneroso e, quindi, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Secondo il Ministro delle Infrastrutture "la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso".

Confermando la tesi sostenuta dalla Corte dei Conti, non vi è ostacolo all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute. Inoltre "non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta le fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale".

In sostanza, come affermato dalla Corte contabile, l’indiretto vantaggio, anche economico, discendente dall’aver conseguito uno specifico incarico professionale, anche se gratuito, concorrerà ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista.

Il commento dell'On.le Serena Pellegrino

La risposta del Governo è chiara ed inequivocabile. Il codice dei contratti legittima che il comune di Catanzaro può bandire una gara d'appalto per la redazione del piano regolatore per la simbolica cifra di UN EURO!

Alla faccia della estremizzazione della cancellazione dei minimi tariffari e della libera concorrenza. Sono fermamente convinta che il lavoro deve essere retribuito per evitare che "qualcuno" vada alla ricerca di altre retribuzioni più o meno legittime, che redigendo un piano regolatore sono di facile portata.

Cosa vuol dire che "può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso"? Sappiamo benissimo che "potere" c'è dietro la redazione di un piano regolatore e di quanto si spostano i baricentri economici e delle rendite immobiliari, modificando le destinazioni urbanistiche.

L'accordo pubblico/privato che si genera con la redazione di un piano regolatore è molto forte. Se chi lo redige non è remunerato e se gli vengono garantire solo le spese a pie di lista in che modo si procurerà l'utilità economicamente apprezzabile?

Tutti i professionisti architetti sanno bene quali pressioni ci sono quando si redige un piano regolatore. E se un professionista non è equamente remunerato?

Per semplice provocazione nella mia replica ho chiesto al Sottosegretario se i Magistrati del Consiglio di Stato sono disposti a elaborare le loro sentenze per UN EURO, semplicemente per il nobile fine di ridurre la spesa pubblica.

Grande imbarazzo da parte di tutti!

Da sottolineare che il bando del Comune di Catanzaro riguarda un caso pre-correttivo al Codice dei contratti e che l'attuale impianto normativo per gli appalti pubblici in Italia prevede (art. 24, commi da 8 a 8-ter del D.Lgs. n. 50/2016) l'obbligo per le S.A di utilizzare il decreto 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri) per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta e il divieto di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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