Cassazione: Nelle distanze tra costruzioni regole più restrittive non sono retroattive

11/11/2010

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 20038 del 22/9/2010 interviene sul problema delle distanze tra costruzioni quando durante il corso dell'edificazione intervengano regole più restrittive.
La giurisprudenza della Cassazione, in tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo, ritiene, in linea di principio, che sono d'immediata applicazione, le disposizioni più restrittive sopravvenute.
Ne consegue che, ove sopravvenga una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, anche se l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa.
Tuttavia il predetto principio trova limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, nel caso in cui fosse già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", con la concreta attuazione dell'opera, poiché in questa ipotesi la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate.
Va altresì segnalato quel indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo "jus superveniens" che contenga prescrizioni più restrittive non trova applicazione per le costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possono considerarsi già sorte a seguito della realizzazione delle cd. strutture organiche, che costituiscono il punto di riferimento per la misurazione delle distanze legali.

In conclusione, dunque, la Corte di Cassazione nella sentenza in argomento ha affermato, inequivocabilmente, che nelle distanze tra le costruzioni, eventuali sopravvenute disposizioni più restrittive devono essere applicate per le tutte le nuove costruzioni che siano ancora da realizzare anche se il titolo abilitativo è stato rilasciato precedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, mentre non hanno efficacia quando si tratta di manufatti che possono considerarsi già completati nelle strutture essenziali.

A cura di Paolo Oreto


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Documenti Allegati

Sentenza 20038